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Articolo 593 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Interruzione di gravidanza non consensuale

Dispositivo dell'art. 593 ter Codice Penale

Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno.

La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.

Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto.

Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave quest'ultima pena è diminuita.

Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto(1).

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 2 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.

Ratio Legis



Spiegazione dell'art. 593 ter Codice Penale

La norma in oggetto è posta a tutela della libera determinazione della donna in ordine all'interruzione della gravidanza. Nei commi successivi al primo è tutelata anche la salute della donna stessa, oltre alla salute del feto.

Nel primo comma si configura una ipotesi di reato proprio, in quanto il consenso all'interruzione della gravidanza può essere legittimamente prestato solamente nei confronti del medico. La norma punisce dunque la condotta del medico che estorca i consenso della donna, anche in forma di una omissione informativa dovuta e spettante all'operatore sanitario.

La disposizione di cui al secondo comma abroga invece implicitamente la fattispecie di aborto preterintenzionale di cui all'art. 18 co. 2, legge n. 194/1978, almeno per quanto riguarda le lesioni. L'articolo 18 rimane invece applicabile qualora l'interruzione preterintenzionale di gravidanza sia causata da percosse.

Sono previste quattro circostanze aggravanti specifiche, qualora dai fatti di cui sopra derivi la morte della donna, oppure delle lesioni personali gravi o gravissime, oppure ancora qualora la donna sia minorenne.

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