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Articolo 497 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Possesso di segni distintivi contraffatti

Dispositivo dell'art. 497 ter Codice Penale

(1)Le pene di cui all'articolo 497 bis si applicano anche, rispettivamente:

  1. 1) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;
  2. 2) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso.

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall’art. 10, comma 4, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, poi convertito, con modificazioni, nella l. 31 luglio 2005, n. 155.

Spiegazione dell'art. 497 ter Codice Penale

La previsione in oggetto ipotizza due autonomi reati diversamente sanzionati:

  • l'illecita detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai corpi di polizia, ovvero di oggetti che ne simulino la funzione;

  • in alternativa, l'illecita fabbricazione o formazione degli oggetti e documenti predetti, ed il loro illecito uso.

La norma in esame configura un'ipotesi di reato plurioffensivo, dato che oggetto di tutela non è solamente la pubblica fede, bensì, anche la pubblica amministrazione.

Entrambe le fattispecie configurano ipotesi di reato di pericolo astratto o presunto, dato che viene punita una condotta che sembra persino anticipare il pericolo di una lesione ai beni giuridici di cui sopra, essendo sufficiente il mero possesso di un oggetto tra quelli elencati, a prescindere da un suo utilizzo.

Massime relative all'art. 497 ter Codice Penale

Cass. pen. n. 1808/2021

Integra il delitto di cui all'art. 497-ter, comma 1, n. 1, seconda parte, cod. pen. la detenzione di un contrassegno (nella specie un lampeggiante removibile di colore blu, completo di alimentatore) ancorché attualmente non più in dotazione alle forze dell'ordine, ma che ne simuli la funzione, essendo idoneo a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne faccia eventuale uso e sul potere connesso.

Cass. pen. n. 26042/2019

Integra il delitto di cui all'art. 497-ter, primo comma, n. 1, prima parte, cod. pen., la condotta di chi detiene una paletta segnaletica identica a quella in uso ai Carabinieri, priva soltanto del numero identificativo seriale, trattandosi di contrassegno comunque idoneo a trarre in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne fa uso e sul potere connesso a detto uso.

Cass. pen. n. 6784/2015

Non è configurabile il concorso apparente di norme tra la fattispecie prevista dall'art. 497 ter, comma primo, n. 1, cod. pen. e quella disciplinata dall'art. 177 D.L.vo n. 285 del 1992, atteso che mentre la prima punisce la detenzione di oggetti che simulano la funzione dei corpi di polizia, la seconda sanziona invece l'abuso nell'utilizzo dei dispositivi in questione nella circolazione stradale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva ravvisato il reato di cui all'art. 497 ter cod. pen. in relazione alla condotta di un privato cittadino il quale aveva detenuto sulla propria autovettura un lampeggiante removibile di colore blu del tipo in uso alle forze di polizia).

Cass. pen. n. 35094/2013

Integra il reato di cui all'art. 497 ter, comma primo, n. 1, seconda parte, c.p. (possesso di segni distintivi contraffatti), la detenzione di un contrassegno (nella specie una paletta segnaletica), ancorché attualmente non più in uso alla Polizia, considerato che il requisito dell'attualità dell'uso è richiesto solo per l'ipotesi di cui all'art. 497 ter, comma primo, n. 1, prima parte, c.p. - che commina la sanzione per il detentore dei segni distintivi in questione solo quando essi siano 'in usò alla Polizia - mentre l'ipotesi di cui all'art. 497 ter, comma primo, n. 1, seconda parte, c.p. sanziona anche la detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur senza riprodurre fedelmente gli originali, ne simulino la funzione, siano cioè idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne fa uso e sul potere connesso all'uso stesso del segno. (Nella specie si trattava di paletta, ancorché non più in uso, recante i segni del Ministero dei trasporti, direzione della motorizzazione civile, con lo stemma della Repubblica italiana).

Cass. pen. n. 30457/2011

La detenzione di segni distintivi e contrassegni in uso a Corpi di Polizia deve ritenersi illegittima - e, quindi, punibile ex art. 497 ter c.p. - anche per scadenza della licenza.

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Cristiana M. chiede
lunedì 14/01/2019 - Lombardia
“Chi è escluso dall' articolo 497?
Ad esempio un Ministro della Repubblica, può indossare la divisa della Polizia ?
Vi sarei grata di una risposta, per evitare discussioni inutili.
Cordiali saluti e grazie.

Consulenza legale i 15/01/2019
I reati di cui agli artt. 497 e seguenti del codice penali sono detti anche “comuni”: in parole semplici per la loro esecuzione non serve nessuna particolare qualifica o caratteristica e, dunque, possono essere commessi da “chiunque” come peraltro recita l’incipit di ciascuno degli articoli delle fattispecie.

Ne consegue che nessuno è escluso dai reati in questione e dunque ben potrebbe un Ministero della Repubblica porre in essere il reato di cui all’art. 497 ter.

Sta di fatto che ciascuno dei reati predetti, come affermato da una parte della giurisprudenza, è “strumentale” a porre in essere altri reati.
Ad esempio il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi è funzionale a punire quella condotta prodromica alla commissione di ulteriori reati che, tipicamente, si pongono in essere sfruttando l’identità altrui.
Allo stesso modo la condotta di cui all’art. 497 ter del codice penale assume rilievo allorché la stessa sia strumentale ad utilizzare indebitamente i segni distintivi delle forze di polizia per uno scopo preciso e illecito.

Ciò vuol dire che il reato non sussiste allorché il segno distintivo non sia a tal fine usato.

Con riferimento ad esempio agli ultimi fatti di “cronaca”, il reato in questione non sembra affatto sussistente giacché l’uniforme non viene utilizzata con scopo illecito ma con intenzioni connesse alla manifestazione sottostante.
In conclusione, sebbene si possa discutere della opportunità di una tale comportamento (a livello politico, sociale o morale), dal punto di vista legale (diritto penale) non c'è rilevanza.