Cass. pen. n. 30169/2025
Integra il delitto di diffusione illecita di video sessualmente espliciti la condotta di chi, avendo avuto legittimamente accesso ad un video presente su un "social network" che vieta agli utenti la memorizzazione dei contenuti ricevuti in visione (nella specie, Onlyfans), lo registra e lo trasmette a terzi senza il consenso della persona ritratta, in quanto il consenso espresso al momento della condivisione è limitato alla visualizzazione da parte del solo destinatario del contenuto.
Cass. pen. n. 18473/2025
La competenza per territorio del delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, ove non sia applicabile la regola generale dell'art. 8c.p.p. art. 8 - Regole generali cod. proc. pen. per l'impossibilità di individuare il luogo di primo invio al destinatario delle immagini o dei video, si determina in base ai criteri suppletivi, considerati, in via graduale, dall'art. 9 cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale la Corte, non essendo stato individuato il luogo di consumazione del reato né quello ove si era consumata parte della condotta, ha determinato la competenza nell'ufficio giudiziario del luogo ove l'imputato aveva fissato la sua residenza). (Dichiara competenza, GIP Tribunale Asti, 12/02/2025)
Cass. pen. n. 44735/2024
Integra il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti la condotta di chi, avendo ricevuto o comunque acquisito, anche dalla stessa persona ritratta, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso della persona rappresentata, al fine specifico di recarle nocumento.
Cass. pen. n. 25516/2024
Integra il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti la condotta di chi, avendo ricevuto o comunque acquisito materiale visivo pubblicato su un sito "web" di incontri con accesso limitato ai soli iscritti, lo trasmette a terzi senza il consenso della persona ritratta, in quanto tale facoltà, in virtù del consenso espresso da quest'ultima al momento dell'apertura dell'"account", è circoscritta ai soli appartenenti alla comunità virtuale a cui il materiale era stato originariamente inviato e unicamente all'interno di essa.
Cass. pen. n. 19201/2024
Ai fini della configurabilità del delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti di cui al primo comma dell'art. 612-ter cod. pen. è sufficiente il dolo generico e, dunque, la consapevolezza e volontà di consegnare, cedere, pubblicare o diffondere immagini o video, realizzati con il consenso della vittima, ma destinati a rimanere privati; diversamente, ai fini della sussistenza del delitto di cui al secondo comma della norma citata, è necessario che il soggetto che ha ricevuto le immagini o i video da terzi, ponga in essere la medesima condotta con il dolo specifico di arrecare nocumento al soggetto rappresentato.
Cass. pen. n. 14927/2023
Il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, che ha natura di reato istantaneo, si perfeziona nel momento in cui avviene il primo invio a un destinatario, indipendentemente dal rapporto esistente tra quest'ultimo e la persona ritratta.
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Integra il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti la condotta di chi, avendo ricevuto o comunque acquisito, anche dalla stessa persona ritratta, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso della persona rappresentata, al fine specifico di recarle nocumento.
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Ai fini della configurabilità del delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, la divulgazione può riguardare non solo immagini o video che ritraggono atti sessuali ovvero organi genitali, ma anche altre parti erogene del corpo umano in condizioni e contesti tali da evocarne la sessualità.
Cass. pen. n. 16669/2016
È idonea ad estinguere il reato di atti persecutori anche la remissione di querela effettuata davanti a un ufficiale di polizia giudiziaria, e non solo quella ricevuta dall'autorità giudiziaria, atteso che l'art. 612-bis, quarto comma, cod. pen., laddove fa riferimento alla remissione "processuale", evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dagli art. 152 cod. pen. e 340 cod. proc. pen.