Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 644 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Usura

Dispositivo dell'art. 644 Codice Penale

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità(1), interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000(2).

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario(3).

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari(4).

Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria(5).

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito(6). Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

  1. 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare(7);
  2. 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
  3. 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno(8);
  4. 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale(9);
  5. 5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione(10).

Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni(11).

Note

(1) Le condotte perseguite si realizzano nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive (specialmente di mutuo), in cui la prestazione dell'agente può consistere, oltre che in danaro, in qualsiasi altra utilità, in una cosa mobile o immobile, nonché in una prestazione di energie umane, potendo quindi essere perseguita anche la c.d. usura reale concernente cioè prestazioni di servizi o attività professionali (come nel caso del medico che per il suo intervento chieda un compenso eccessivo).
(2) Le parole "da uno a sei anni e con la multa da euro 3.098 a euro 15.493" sono state così sostituite dalle attuali "da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000" dall'art. 2, comma 1, della L. 5 dicembre 2005, n. 251.
(3) Tale comma persegue la c.d. mediazione usuraria ovvero la percezione da parte del mediatore di un compenso usurario per la propria attività, tuttavia se questi ha contribuito alla stipula di un contratto di per sé usurario allora viene ad integrarsi il comma primo di tale norma, in regime di concorso di persone nel reato.
(4) Il requisito dell'usurarietà è rimesso ad un limite legale oltre al quale gli interessi sono definibili sempre usurari. Tale c.d. tasso di interesse è fissato dall'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n.108 il quale affida al Ministero del Tesoro il compito di rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati.
(5) Si tratta della c.d. usurarietà in concreto che viene valutata dal giudice a prescindere dal tasso legale, qualora ricorrano due presupposti rinvenibili nella situazione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e nella sproporzione degli interessi pattuiti rispetto alle concrete modalità del fatto.
(6) Vige il principio della onnicomprensività dell'interesse, i quale mira ad evitare l'aggiramento della norma attraverso l'imputazione di somme, invece che a capitale ed interessi, a spese varie.
(7) L'aggravante richiede che l'usura sia stata commessa nell'esercizio professionale di una delle attività indicate, di conseguenza non si viene a configurare qualora il soggetto abbia agito a titolo privato e non nell'esercizio delle sue funzioni.
(7) L'aggravante mira a reprimere il fenomeno diffuso dell'acquisizione da parte degli «strozzini», spesso legati ad organizzazioni criminali, delle aziende o dei beni immobili delle persone a cui erogano il credito usurario e che verosimilmente non riusciranno ad onorare il debito.
(8) Lo stato di bisogno, nella formulazione originaria uno degli elementi costitutivi del reato, ora è una circostanza aggravante, ad integrare la quale appare sufficiente la mera esistenza dello stesso e non dunque l'approfittamento da parte del reo.
(9) Secondo la dottrina può quindi considerarsi persona offesa del reato anche una persona giuridica.
(10) L'aggravamento sanzionatorio è legato alla maggiore pericolosità palesata dal soggetto sottoposto alla misura di prevenzione.
(11) Eccezionalmente la confisca delle cose collegate al reato di usura è sempre obbligatoria, anche in caso di patteggiamento (v. c.p.p. 444).

Ratio Legis

Tradizionalmente l'usura era considerata quale delitto lesivo del solo patrimonio del singolo, tuttavia, la dottrina più recente è orientata a considerare anche la lesione al bene dell'economia pubblica, nonché della libertà di autodeterminazione contrattuale.

Spiegazione dell'art. 644 Codice Penale

L'articolo in oggetto rappresenta un'ipotesi di reato contratto, in considerazione del fatto che si ritiene illegittima a monte la pattuizione usuraria. Per tale ragione si reputa che oggetto della condotta materiale della fattispecie sia la conclusione stessa del contratto.

Il bene giuridico tutelato è estremamente variegato e va individuato sia nella integrità patrimoniale della parte offesa, sia nella libertà morale e nell'autonomia contrattuale della medesima. D’altro canto l’usura tende anche a tutelare la correttezza del mercato del credito.

Autore del reato può essere chiunque, così come il soggetto passivo. Qualora quest'ultimo sia un imprenditore, un artigiano o un professionista si applica una circostanza aggravante.


Tradizionalmente si distingue tra:
  • usura pecuniaria (o presunta) che si ha laddove oggetto dello scambio sia il denaro. In questo caso si parla anche di usura presunta in considerazione del fatto che il tasso usurario è presunto dalla legge, come stabilito dal terzo comma dell’articolo 644 c.p.;
  • usura reale che si ha laddove oggetto della pattuizione illecita sia l’“altra utilità” e gli altri “vantaggi usurari” cui si fa riferimento nel primo comma. In questo caso il limite dell’usurarietà è assoggettato a una valutazione discrezionale del giudice;
  • usura in concreto che si ha nel caso in cui lo scambio di denaro trovi la sua contropartita in interessi che, pur non essendo usurari ex lege, siano effettivamente sproporzionati anche in considerazione della difficoltà economica e finanziaria in cui si trova il promittente al momento della pattuizione;
  • mediazione usuraria, qualora il soggetto agente pretenda, per l'opera di mediazione, vantaggi usurari ovvero sproporzionati (se ottenuti nei confronti di chi versi in stato di difficoltà economica o finanziaria).

Similmente ad altre ipotesi di reato, l'usura configura un reato a consumazione prolungata (o, meglio, a condotta frazionata) tale per cui si può assistere ad una sfasatura temporale tra il perfezionamento (che si ha nel momento della pattuizione usuraria) e la consumazione del reato (che si ha, oltre che con la pattuizione, anche al momento della successiva riscossione dei singoli ratei usurari).

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di richiedere interessi o controprestazioni di natura usuraria.

Massime relative all'art. 644 Codice Penale

Cass. pen. n. 16045/2023

In tema di usura, il profitto confiscabile ai sensi dell'art. 644, comma sesto, cod. pen., identificandosi, conformemente alla generale nozione di profitto del reato, nell'effettivo arricchimento patrimoniale conseguito, in rapporto di immediata e diretta derivazione causale dalla condotta illecita, coincide con gli interessi usurari concretamente corrisposti.

Cass. pen. n. 1255/2022

In tema di usura, l'aggravante dello "stato di bisogno" è configurabile nel solo caso in cui sussista una particolare condizione psicologica, determinata da un impellente assillo di natura economica, in presenza della quale il soggetto passivo subisca una limitazione della libertà di autodeterminazione che lo induce a ricorrere al credito e ad accettare condizioni usurarie.

Cass. pen. n. 19134/2022

Ai fini della sussistenza del reato di usura in concreto, il giudice, oltre alla condizione di difficoltà economica della vittima, deve valutare esclusivamente la sussistenza dell'eventuale sproporzione tra prestito in denaro e controprestazione in natura, senza che rilevino i parametri di valutazione dell'usura legale.

Cass. pen. n. 26771/2021

In tema di usura, il giudice è tenuto a motivare specificamente sulla natura usuraria degli interessi, indicando esattamente a quale rilevazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze fare riferimento come base per il calcolo del superamento del tasso-soglia, ai sensi dell'art. 2, legge 7 marzo 1996, n. 108, avuto riguardo al tempo e alla durata dei singoli prestiti, nonché alla data dei pagamenti effettuati dalla vittima.

Cass. pen. n. 7576/2021

Il delitto di esercizio abusivo di attività finanziaria, di cui all'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi bancarie), concorre materialmente con quello di usura ex art. 644 cod. pen. in ragione della diversità dei beni giuridici tutelati dalle rispettive norme incriminatrici, consistenti, quanto al primo, nella gestione pubblica e controllata delle attività finanziarie, previste dall'art. 106 del medesimo testo unico, ed invece, quanto al secondo, nel patrimonio.

Cass. pen. n. 35878/2020

Il delitto di usura si configura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata, sicché i pagamenti o i comportamenti compiuti in esecuzione del patto usurario, non costituiscono un "post factum" non punibile ma segnano il momento consumativo del reato da cui computare il termine di prescrizione.

Cass. pen. n. 23880/2020

In tema di usura, lo stato di bisogno in cui deve trovarsi la vittima affinché sia integrata la circostanza aggravante di cui all'art. 644, comma quinto, n. 3 cod. pen. può essere di qualsiasi natura, specie e grado e può quindi derivare anche dall'aver contratto debiti per il vizio del gioco d'azzardo, non essendo richiesto dalla norma incriminatrice che il predetto stato presenti connotazioni che lo rendano socialmente meritevole.

Cass. pen. n. 38551/2019

Ai fini dell'integrazione del delitto di usura, è sufficiente l'oggettiva usurarietà delle condizioni economiche stabilite dalle parti, risultando irrilevante sia che l'agente abbia posto in essere una condotta induttiva per farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari, sia che la persona offesa abbia preso l'iniziativa per avviare la negoziazione usuraria.

È configurabile il reato di usura o di estorsione a seconda che l'iniziale pattuizione usuraria sia stata spontaneamente accettata dalla vittima, ovvero accettata per effetto della violenza o minaccia esercitata dal soggetto attivo, mentre i due reati possono concorrere quando la violenza o minaccia siano esercitate al fine di ottenere il pagamento degli interessi pattuiti o degli altri vantaggi usurari.

Cass. pen. n. 31803/2018

In tema di usura, la circostanza aggravante di cui all'art. 644, comma quinto, n. 4, cod. pen. è configurabile per il solo fatto che la persona offesa eserciti una delle attività protette, a nulla rilevando che il finanziamento corrisposto dietro la promessa o la dazione di interessi usurari non abbia alcuna attinenza con le suddette attività.

Cass. pen. n. 26214/2017

In tema di usura cosiddetta in concreto (art. 644, comma terzo, seconda parte, cod. pen.), al fine della verifica della sproporzione degli interessi, dei vantaggi e dei compensi pattuiti, per l'accertamento della "condizione di difficoltà economica" della vittima deve aversi riguardo alla carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana, laddove, invece, la "condizione di difficoltà finanziaria" investe più in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero affermato la penale responsabilità dell'imputato per aver ottenuto un compenso "usurario" in relazione alla mediazione svolta per l'erogazione di un mutuo bancario alla persona offesa, che versava in grave difficoltà economica, come risultante, in particolare, dalla destinazione della maggior parte della somma mutuata all'estinzione dei debiti che la affliggevano).

Cass. pen. n. 21993/2017

Lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose. (Fattispecie in cui il tribunale del riesame era giunto a calcolare interessi usurai anche pari al 7, 2% mensile e a 86% su base annua).

Cass. pen. n. 45642/2015

In tema di usura, il profitto confiscabile ai sensi dell'art. 644, ultimo comma, cod. pen., identificandosi secondo la generale nozione di profitto del reato nell'effettivo arricchimento patrimoniale già conseguito, ed in rapporto di immediata e diretta derivazione causale dalla condotta illecita contestata, coincide con gli interessi usurari concretamente corrisposti, per tali intendendosi anche quelli contabilizzati a seguito della stipulazione di un contratto di conto corrente bancario. (Nella fattispecie la S.C. ha confermato l'ordinanza di sequestro preventivo dei conti correnti, mediante i quali la banca contabilizzava a proprio favore la voce passiva degli interessi usurari posti a carico del cliente).

Cass. pen. n. 40380/2015

Il delitto di usura si configura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata perché i pagamenti effettuati dalla persona offesa, in esecuzione del patto usurario, compongono il fatto lesivo penalmente rilevante; ne consegue che rispondono a titolo di concorso nel reato i terzi, estranei all'accordo originario, che intervengono dando impulso alla procedura esecutiva per il recupero dei crediti rimasti inadempiuti e per il conseguimento dell'illecito vantaggio usurario dagli stessi preteso.

Cass. pen. n. 709/2014

In tema di usura, lo stato di bisogno in cui deve trovarsi la vittima per integrare la circostanza aggravante di cui all'art. 644, comma quinto, n. 3 cod. pen. può essere di qualsiasi natura, specie e grado e può quindi derivare anche dall'aver contratto debiti per il vizio del gioco d'azzardo, non essendo richiesto dalla norma incriminatrice che il predetto stato presenti connotazioni che lo rendano socialmente meritevole.

Cass. pen. n. 8353/2013

In tema di reato di usura, il giudice è tenuto ad accertare motivatamente la natura usuraria degli interessi mediante specifico riferimento ai valori determinati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze vigente all'epoca della pattuizione e da aumentare della metà, onde raggiungere il tasso - soglia, ai sensi dell'art. 2 legge n. 108 del 1996.

Cass. pen. n. 25328/2011

La circostanza aggravante speciale di cui all'art. 644, comma quinto, n. 4, c.p. è configurabile per il solo fatto che la persona offesa eserciti una delle attività protette, a nulla rilevando che il finanziamento corrisposto dietro la promessa o dazione di interessi usurari non abbia alcuna attinenza con le predette attività. (Fattispecie nella quale il soggetto passivo esercitava attività d'impresa, ma il finanziamento ricevuto era stato impiegato per l'acquisto di un immobile non direttamente impiegato nella predetta attività).

Cass. pen. n. 18343/2011

Gli effetti cambiari consegnati dal debitore a garanzia o a pagamento del prestito usurario costituiscono il profitto del reato, che può formare oggetto esclusivamente di confisca facoltativa, misura questa non applicabile in sede di esecuzione.

Cass. pen. n. 17157/2011

È configurabile il concorso nel reato di usura del soggetto incaricato di recuperare il credito usurario che riesca ad ottenerne il pagamento.

Cass. pen. n. 43713/2010

In tema di usura, lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l'utilizzazione del prestito usurario.

Cass. pen. n. 28743/2010

Nella determinazione del tasso di interesse, ai fini di verificare se sia stato posto in essere il delitto di usura, occorre tener conto, ove il rapporto finanziario rilevante sia con un istituto di credito, di tutti gli oneri imposti all'utente in connessione con l'utilizzazione del credito, e quindi anche della "commissione di massimo scoperto", che è costo indiscutibilmente legato all'erogazione del credito.

Cass. pen. n. 21051/2010

In tema di usura, la circostanza aggravante del metodo mafioso, prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203, è configurabile nel caso in cui l'attività criminosa riceva ausilio dal collegamento della persona indagata, per il tramite del coniuge, con un temibile clan camorristico imperversante nella zona.

Cass. pen. n. 18592/2010

Sussiste il delitto di usura anche nell'ipotesi in cui il soggetto passivo sia un imprenditore che si trovi nella necessità di chiedere prestiti e corrispondere interessi usurari per necessità aziendali e non personali.

Cass. pen. n. 14193/2010

In tema di usura, la circostanza aggravante del metodo mafioso, prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203, è configurabile nel caso in cui l'indagato utilizzi come tecnica di intimidazione il riferimento alla provenienza dei capitali da persone legate alla criminalità organizzata.

Cass. pen. n. 12028/2010

In tema di usura, ai fini della valutazione dell'eventuale carattere usuraio del tasso effettivo globale (TEG) di interesse praticato da un istituto di credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto praticata sulle operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile.

Cass. pen. n. 20868/2009

Lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in stato di bisogno possa contrarre il prestito a condizioni talmente inique e onerose.

Cass. pen. n. 5231/2009

I delitti d'usura e di estorsione concorrono ove la violenza o la minaccia, assenti al momento della stipula del patto usurario, siano in un momento successivo impiegate per ottenere il pagamento dei pattuiti interessi o degli altri vantaggi usurari. (La Corte ha precisato che sussiste per contro il solo reato di estorsione ove la violenza o la minaccia siano usate "ab initio" al fine di ottenere la dazione dei suddetti vantaggi).

Cass. pen. n. 45152/2008

In tema di usura, lo stato di bisogno consiste in una situazione che elimina o comunque limita la volontà del soggetto passivo e lo induce a contrattare in condizioni di inferiorità psichica tali da viziare il consenso. (La Corte ha precisato che la prova dello stato di bisogno può aversi anche soltanto in base all'evidenza dell'aver fatto la vittima ricorso ad un prestito a condizioni tanto inique).

Cass. pen. n. 44899/2008

In tema di delitto di usura, la rilevante entità della misura degli interessi pattuiti o corrisposti dà prova anche dello stato di bisogno della persona offesa e della consapevolezza di tale stato da parte dell'agente.

Cass. pen. n. 6897/2008

In tema di usura, la sussistenza dello stato di bisogno della parte lesa non può essere desunta unicamente dalle sue richieste di denaro e dagli esorbitanti tassi di interesse pattuiti.

Cass. pen. n. 2988/2008

La condotta tipica del reato di usura non richiede che il suo autore assuma atteggiamenti intimidatori o minacciosi nei confronti del soggetto passivo, atteso che tali comportamenti caratterizzano la diversa fattispecie di estorsione.

Cass. pen. n. 25828/2007

La persona offesa del delitto di usura non può rispondere, in concorso con l'erogatore del prestito usurario, di ricettazione del denaro ricevuto, per l'impossibilità di individuare nella sua condotta il perseguimento di un ingiusto profitto, elemento finalistico del dolo di ricettazione.

Cass. pen. n. 23153/2007

In tema di usura, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203, pur non essendo necessario che l'agente appartenga ad una associazione mafiosa, occorre rendere espliciti e definiti i concreti tratti esteriori del comportamento criminoso che ne connotano l'ascrizione alla metodologia mafiosa.

Cass. pen. n. 9178/2007

Ai fini dell'individuazione delle fattispecie di reato escluse dall'applicabilità dell'indulto dall'art. 1, comma secondo, legge n. 241 del 2006, va rilevato che il legislatore ha fatto riferimento solo alle ipotesi criminali vigenti, senza indicare le precedenti fattispecie normative per le quali si è verificata una continuità normativa e non una abolitio criminis. Ne consegue che il giudice deve avere riguardo al titolo dei reati e in particolare alle condotte che il legislatore ha escluso dall'applicazione dell'indulto e, pertanto, deve ritenersi escluso dall'indulto il titolo di reato dell'usura, comprensivo di tutte le condotte tipizzate dall'art. 644 c.p., nel quale sono confluite anche le fattispecie previste dall'art. 644 bis c.p., antecedenti alla riforma del 1996.

Cass. pen. n. 745/2006

In tema di usura, per l'individuazione della natura usuraria degli interessi, nel caso in cui tra il soggetto agente e la vittima sussista una complessità di rapporti economici, occorre avere riguardo ai singoli episodi di finanziamento e quindi alle specifiche dazioni o promesse, non potendosi procedere al conteggio globale degli interessi dovuti in virtù della pluralità dei prestiti.

Cass. pen. n. 41045/2005

Poiché, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 7 marzo 1996 n. 108, si deve ritenere che il reato di usura sia annoverabile tra i delitti a «condotta frazionata» o a «consumazione prolungata», concorre nel reato previsto dall'art. 644 c.p. solo colui il quale, ricevuto l'incarico di recuperare il credito usurario, sia riuscito a ottenerne il pagamento; negli altri casi, l'incaricato risponde del reato di favoreggiamento personale o, nell'ipotesi di violenza o minaccia nei confronti del debitore, di estorsione, posto che il momento consumativo del reato di usura rimane quello originario della pattuizione.

Cass. pen. n. 40526/2005

In tema di usura, lo stato di bisogno in cui deve trovarsi la vittima può essere di qualsiasi natura, specie e grado, e quindi può essere determinato anche da debiti contratti per il vizio del gioco d'azzardo, non essendo richiesto dalla norma incriminatrice alcun requisito.

Cass. pen. n. 39649/2004

In tema di usura è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 644 c.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui è prevista identica sanzione per il caso che il soggetto si faccia dare o solamente promettere il pagamento di interessi usurari, in quanto tale scelta rientra nei poteri discrezionali del legislatore.

Cass. pen. n. 47414/2003

Sussiste piena compatibilità dell'aggravante del metodo mafioso (art. 7 del D.L.n. 152 del 1991, convertito in legge n. 203 del 1991) con il delitto di usura, in quanto la rappresentazione di potere del gruppo, quale strumento dell'azione associativa per l'acquisizione della gestione di attività economiche comportante una condizione di assoggettamento e di omertà nella quale si sostanzia il metodo mafioso può ben sussistere nella fase della stipula dell'accordo usurario come condizionante l'accordo stesso nella prospettiva del futuro adempimento, ponendo la vittima in condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella nascente dalla sua condizione di precarietà economica.

Cass. pen. n. 36346/2003

L'errore di diritto scusabile, ai sensi dell'art. 5 c.p. è configurabile soltanto in presenza di una oggettiva ed insuperabile oscurità della norma o del complesso di norme aventi incidenza sul precetto penale. Ne consegue che non è scusabile l'errore riferibile al calcolo dell'ammontare degli interessi usurari sulla base di quanto disposto dall'art. 644 c.p., trattandosi di interpretazione che, oltre ad essere nota all'ambiente del commercio, non presenta in sé particolari difficoltà.

Cass. pen. n. 20148/2003

In tema di usura è manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 644, terzo comma, c.p. e 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 per contrasto con l'art. 25 Cost., sotto il profilo che le predette norme, nel rimettere la determinazione del «tasso soglia», oltre il quale si configura uno degli elementi soggettivi del delitto di usura, ad organi amministrativi, determinerebbero una violazione del principio della riserva di legge in materia penale. (La Corte ha osservato che il principio della riserva di legge è rispettato in quanto la suddetta legge indica analiticamente il procedimento per la determinazione dei tassi soglia, affidando al Ministro del tesoro solo il limitato ruolo di «fotografare», secondo rigorosi criteri tecnici, l'andamento dei tassi finanziari).

Cass. pen. n. 31683/2001

Sussiste continuità normativa tra l'art. 644 bis c.p., formalmente abrogato dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (art. 1, comma 2) e la fattispecie criminosa inserita nel terzo comma del precedente art. 644, come modificato dall'art. 1 della stessa legge n. 108 del 1996, in quanto quest'ultima disposizione ha inglobato in sè gli elementi costitutivi del reato di usura impropria, qualificandone alcuni come circostanze aggravanti del reato di usura, ora previsto e punito dall'art. 644. Ne consegue che l'indicata successione normativa non dà luogo a un fenomeno di abolitio criminis, ma si risolve solo nella diversità di trattamento punitivo del medesimo fatto, soggetto alla disciplina di cui all'art. 2, terzo comma, c.p.

Cass. pen. n. 25378/2001

L'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356, nel prevedere che la confisca possa essere disposta a carico di persona condannata per usura e con riferimento ai beni, sproporzionati rispetto al suo reddito, dei quali il condannato non possa giustificare la provenienza, presuppone che sia quantomeno ipotizzabile la loro provenienza delittuosa, dal momento che non è certamente consentito confiscare all'autore di qualsiasi reato beni lecitamente acquisita prima che l'interessato desse inizio all'attività criminosa che gli viene addebitata.

Cass. pen. n. 4627/2000

Lo «stato di bisogno» della persona offesa, già costituente requisito per la configurabilità del reato di usura, secondo l'originaria formulazione dell'art. 644 c.p., ed attualmente rilevante come causa di aggravamento della pena, ai sensi del comma quinto, n. 3, dello stesso art. 644, nella formulazione introdotta all'art. 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108, non può essere ricondotto ad una situazione di insoddisfazione e di frustrazione derivante dall'impossibilità o difficoltà economica di realizzare qualsivoglia esigenza avvertita come urgente, ma deve essere riconosciuto soltanto quando la persona offesa, pur senza versare in stato di assoluta indigenza, si trovi in una condizione anche provvisoria di effettiva mancanza di mezzi idonei a sopperire ad esigenze definibili come primarie, cioè relative a beni comunemente considerati come essenziali per chiunque.

Cass. pen. n. 881/1999

La confiscabilità dei beni nel caso di procedimento penale per il delitto di usura, a seguito della salvezza delle disposizioni di cui all'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, fatta dall'art. 6 della legge 7 marzo 1996, n. 108, non trova i suoi limiti nelle previsioni dell'art. 240 c.p. ma si estende anche a cose che non siano il prodotto od il profitto immediatamente individuabile come connesso allo specifico episodio imputato ed è diretta, da un lato, ad impedire che comunque il condannato possa trarre un utile dal reato commesso e, dall'altro, a devolvere allo Stato tutte le utilità che appaiano ingiustificatamente acquisite al proprio patrimonio da una persona condannata per il delitto di usura.

Cass. pen. n. 11055/1998

In tema di usura, qualora alla promessa segua mediante la rateizzazione degli interessi convenuti la dazione effettiva di essi, questa non costituisce un post factum penalmente non punibile, ma fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna, mediante la concreta e reiterata esecuzione dell'originaria pattuizione usuraria, il momento consumativo sostanziale del reato, realizzandosi, così, una situazione non necessariamente assimilabile alla categoria del reato eventualmente permanente, ma configurabile secondo il duplice e alternativo schema della fattispecie tipica del reato, che pure mantiene intatta la sua natura unitaria e istantanea, ovvero con riferimento alla struttura dei delitti cosiddetti a condotta frazionata o a consumazione prolungata. (Principio enunciato con riferimento a una fattispecie relativa all'incasso degli interessi usurari da parte di soggetti diversi da quelli partecipanti alla stipula del patto, dei quali la S.C. ha ritenuto la responsabilità a titolo di concorso nel reato).

Cass. pen. n. 7770/1997

In tema di usura, non incide sulla rilevanza dello stato di bisogno né la causa di esso né l'utilizzazione del prestito usurario, e ciò sia perché la legge punisce l'usuraio come persona socialmente nociva, allo scopo di tutelare l'interesse pubblico e non quello privato del soggetto passivo - sicché non vi è ragione di avere riguardo alla moralità di costui - sia in quanto, qualora il prestito venga utilizzato per fini illeciti, la condotta della vittima successiva alla consumazione del reato non può in alcun modo influire su di esso, poiché ancora non esiste né materialmente né giuridicamente.

Cass. pen. n. 6784/1997

In tema di usura, qualora successive consegne di assegni, danaro o altri beni mobili siano state effettuate dal soggetto passivo in esecuzione di un'unica originaria pattuizione usuraria, non è ravvisabile in capo all'agente una pluralità di condotte criminose unificate dal vincolo della continuazione, bensì un'unica condotta che si è esaurita nell'atto stesso in cui si è perfezionato il patto; quello di usura, infatti, costituisce di regola un reato istantaneo ancorché il soggetto passivo si impegni a corrispondere nel tempo gli interessi usurari, pur se, in tal caso, i suoi effetti sono permanenti rimanendo in vita il patto e le sue conseguenze senza alcuna ulteriore attività dell'agente.

Cass. pen. n. 8604/1996

In materia di usura (art. 644 c.p.) lo stato di bisogno individua e definisce una situazione di disagio del soggetto, che lo induce a sottostare all'esosa richiesta dell'agente usurario nello svolgimento della sua complessa personalità anche di operatore economico, e quindi in tutte le forme di relazione e del convivere sociale. (Nella fattispecie la Corte ha affermato che lo stato di bisogno sussista anche quando la parte lesa intenda insistere negli affari al di fuori di ogni razionale criterio imprenditoriale).

Cass. pen. n. 2085/1993

La norma di cui all'art. 644 c.p. (usura) non fornisce alcuna precisazione sulla natura usuraria degli interessi e degli altri vantaggi pattuiti come corrispettivo della prestazione, limitandosi a richiedere tautologicamente che essi siano «usurari», sicché spetta al giudice di merito - valutate tutte le circostanze - stabilire caso per caso quando gli interessi e gli altri vantaggi abbiano l'indicata natura, non potendosi far riferimento all'interesse legale fissato dal codice civile; egualmente è demandato al giudice di merito l'accertamento dello stato di bisogno del mutuatario. Pertanto, attiene al merito del giudizio l'accertamento degli estremi indicati, mentre in fase cautelare è sufficiente il cosiddetto fumus del reato: da ciò scaturisce che il provvedimento di sequestro, per la sua natura di misura cautelare reale deve essere succintamente motivato, sulla base di considerazioni chiare e logiche, ma necessariamente sommarie, perché attinenti al fumus del reato e non alla prova.

Lo «stato di bisogno» di cui all'art. 644 c.p. (usura) non è considerato dalla legge come una situazione materiale, ma come una condizione psicologica in cui la persona si trova e per la quale non ha piena libertà di scelta. Tale stato può essere indifferentemente determinato da pericoli, da sventure ed altre cause incolpevoli oppure da vizi, prodigalità o altre colpe inescusabili poiché la norma predetta persegue la finalità di punire l'usurario quale persona socialmente nociva, che non cessa di essere tale quale che sia la natura o la causa del bisogno del creditore.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

Consulenze legali
relative all'articolo 644 Codice Penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Angelo R. chiede
domenica 16/02/2020 - Campania
“Un reato di usura 644 c.p.p. aggravato per art. 7 d. lgs. 152 del 1991.

La pena si intende aggravata per tutta la condanna?
Oppure si intende aggravata solo per l'aumento del art. 7?

Saluti”
Consulenza legale i 19/02/2020
L’aggravante prevista dall’art. 7 del d. lgs. 152 del 1991 prevede che qualora, nella commissione di un reato, ci si avvalga del metodo mafioso, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Si tratta di una cd. circostanza ad effetto speciale in quanto, derogando alla disciplina ordinaria, prevede un aumento di pena che va oltre un terzo arrivando, appunto, fino alla metà della pena comminata dal giudice.

Chiedersi, dunque, se l’aggravamento in questione sia “per tutta la condanna” o valga solo per “l’aumento dell’art. 7” è improprio.
Quando il giudice condanna taluno, invero, parte da una pena base (che è generalmente quella di cui ai limiti edittali del reato di riferimento) e procede poi ad aumentare la stessa sulla base delle aggravanti eventualmente sussistenti. Tale è la pena totale da scontare, che ovviamente permane.

Facciamo un esempio pratico in tema di usura aggravata dall’art. 7.
La pena edittale prevista dall’art. 644 del codice penale va dai due ai sei anni; l’aggravante, come detto, prevede un aumento da un terzo alla metà.
Il giudice potrebbe, dunque, comminare una pena base di 6 anni che, aumentata della metà per l’aggravamento, arriverebbe ad una reclusione di 9 anni in totale.

Anonimo chiede
lunedì 19/01/2015 - Toscana
“Buongiorno, vorrei cortesemente un Vs parere se sussiste il reato di cui all’Art. 644 cp
nel caso di recesso da una società in nome collettivo: i soci receduti, se pur proprietari del 49% del capitale sociale, viene a loro attribuito un valore della quota superiore di circa 7 volte il valore dell’intero patrimonio netto rettificato.
Visto anche quanto disposto dall’art. 2289 cc, statuito dalla Supr. Corte di Cassazione, SS UU sentenza n. 291 del 26 aprile 2000, e Corte di Cassazione sezione I, sentenza n.816 del 15/01/2009. La società non ha mezzi sufficienti per liquidare tale cifra, anche volendo privare i soci restanti del loro legittimo patrimonio.
Ringraziando Vi anticipatamente della cortese attenzione, porgo Cordiali Saluti”
Consulenza legale i 22/01/2015
Nei casi in cui il rapporto sociale si sciolga limitatamente a un socio, l'art. 2289 del c.c. stabilisce che questi (o i suoi eredi) hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota: la liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.
Lo scioglimento del recesso tra società e socio lascia a quest'ultimo solo un diritto di credito: pertanto, egli non avrà diritto alla restituzione in natura dei beni conferiti in proprietà. L'art. 2289 c.c. presuppone, naturalmente, che l'attivo societario sia superiore al passivo.

La liquidazione della quota è un obbligo per i soci superstiti, che rispondono del relativo adempimento.
La domanda di liquidazione della quota va proposta dal socio uscente nei confronti della società, come ormai pacifico in giurisprudenza (v. sentenza citata nel quesito Cass. civ. SS. UU. n. 291/2000).

La situazione patrimoniale di cui al secondo comma dell'art. 2289 va redatta sulla base dell'effettiva consistenza patrimoniale della società al momento in cui si verifica la causa di scioglimento e il soggetto obbligato alla presentazione del rendiconto è tenuto a fornire tutti gli elementi utili alla ricostruzione della gestione. Nella consistenza patrimoniale si intende compreso l'avviamento, non dovendosi avere riguardo solo ai dati contabili risultanti dal bilancio di esercizio.

Pertanto, la giurisprudenza ha riconosciuto l'esistenza dell'obbligo in capo ai soci amministratori di redigere una situazione patrimoniale straordinaria, non ancorata esclusivamente al mero dato contabile (i.e.: che tenga in debito conto anche il valore dell'avviamento), che permetta di stabilire quanto realmente spetta ai soci uscenti.

I soci amministratori sono tenuti a procedere alla determinazione del valore della quota, in virtù dell’obbligo ad essi imposto ex lege "di dare il rendiconto agli altri soci" anche per quanto riguarda "la situazione patrimoniale straordinaria da redigersi in occasione e ai fini della liquidazione del socio uscente o dei suoi eredi" (Cass. civ., 16.1.2009, n. 1036).

Seguendo l'orientamento giurisprudenziale, la dottrina ha osservato che la situazione patrimoniale costituisce "un vero e proprio bilancio, volto ad individuare il netto patrimoniale della società", ma pur sempre "un bilancio straordinario, volto a perseguire finalità differenti da quella di determinazione del risultato di esercizio propria del bilancio annuale" (CAGNASSO, La società semplice, in Tratt. Sacco, Torino, 1998, 227).

Come comportarsi se il bilancio straordinario redatto dai soci amministratori non è corretto e di conseguenza la liquidazione della quota del socio uscente non è congrua?
La liquidazione della quota al socio uscente può subire le più svariate contestazioni, in particolare circa la quantificazione finale dell’ammontare da corrispondere. Normalmente è il socio uscente che contesta la liquidazione, ritenendola inferiore al dovuto.
Ma nel caso di specie è invece un socio rimasto nella società a ritenere che la liquidazione sia stata fatta a favore dei soci uscenti, immotivatamente.

Si dovrà quindi, prima di tutto, analizzare il comportamento degli amministratori che hanno calcolato la situazione patrimoniale della società in maniera errata (per colpa o per dolo, non è dato sapere).
Gli amministratori risponderanno, dal punto di vista civilistico, secondo le norme sul mandato (art. 2260 del c.c.). I soci possono promuovere l'azione di responsabilità degli amministratori, dando prova: dell’inadempimento degli amministratori o della mancanza di diligenza nell’esecuzione delle operazioni di liquidazione della quota dei soci uscenti; del danno derivato alla società; del nesso di casualità tra condotta contestata agli amministratori e il danno conseguente.

Dal punto di vista penalistico, è possibile che l'amministratore si renda responsabile di alcuni reati, ad esempio di quelli connessi alle dichiarazioni fiscali (es., dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; dichiarazione infedele; omessa dichiarazione) o di falsi documentali.

Non ci sembra configurabile nel caso di specie un reato di usura, di cui all'art. 644 del c.p., in quanto esso presuppone che vi sia una consegna o promessa di denaro o altra utilità, cui si collega una illegittima richiesta di interessi o altri vantaggi usurari (Tizio presta 1.000 euro a Caio e chiede un interesse del 60% al momento della restituzione della somma).

Piuttosto - ma si tratta di una mera ipotesi astratta, poiché nel quesito non è specificato come gli amministratori siano giunti alla "super" valutazione della quota degli uscenti - laddove si possa provare l'intenzione degli amministratori di danneggiare la società, si potrebbe ipotizzare il reato di truffa ex art. 640 del c.p., che punisce chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Un altro reato astrattamente configurabile è quello previsto dall'art. 2626 del c.c., laddove punisce gli amministratori che, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli: si potrebbe infatti ipotizzare che con la liquidazione del socio uscente si sia voluto perseguire una restituzione indebita del relativo conferimento.

Purtroppo quanto precede è frutto di mere supposizioni: non conoscendo tutti i dettagli del caso, non si può fornire una risposta precisa circa i reati riscontrabili nella fattispecie concreta.

Resta fermo, naturalmente, che sarà possibile contestare in via giudiziale (civile) la liquidazione delle quote dei soci uscenti, potendo provare che essa è stata operata su presupposti falsi, alterati o semplicemente errati.