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Commette reato chi lascia un coltello nella propria auto?

Commette reato chi lascia un coltello nella propria auto?
Ai fini della punibilità della contravvenzione di porto d'armi improprie senza giustificato motivo è irrilevante che manchi l’elemento intenzionale, essendo sufficiente che la condotta sia stata posta in essere per negligenza.
Cosa si rischia se, nel portaoggetti della nostra auto, viene ritrovato un coltello?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6974 del 13 febbraio 2018 si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni in merito al reato di porto senza giustificato motivo, al di fuori della propria abitazione, di oggetti atti ad offendere (art. 4 legge n. 110 del 1975).

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha visto come protagonista un soggetto, che era stato condannato dal Tribunale di Asti per il reato di cui all’art. 4 della legge n. 110/1975, poiché avrebbe “portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello con blocco lama in acciaio della lunghezza complessiva di cm. 18”.

Ritenendo la decisione ingiusta, l’imputato aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Evidenziava il ricorrente, in particolare, che il coltello in questione “era stato ritrovato all’interno del vano portaoggetti dell’auto di proprietà del cognato (…), che il giorno prima era stata data in prestito a quest’ultimo”.

Secondo il ricorrente, peraltro, il Tribunale di Asti avrebbe dovuto, comunque, ritenere applicabile la causa di non punibilità della “particolare tenuità del fatto”, di cui all’art. 131 bis c.p.

La Corte di Cassazione riteneva di dover, almeno parzialmente, aderire alle considerazioni svolte dall’imputato.

Precisava la Cassazione, in primo luogo, che, nel caso di specie, il Tribunale aveva giustamente ritenuto configurabile il reato, dal momento che, “ai fini della punibilità della contravvenzione di porto senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, di oggetti atti a offendere, di cui all’art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, è irrilevante che manchi l’elemento intenzionale, essendo, invece, sufficiente che la condotta sia stata posta in essere per negligenza”.

Secondo la Cassazione, tuttavia, il giudice avrebbe dovuto applicare la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., che era stata espressamente richiesta dall’imputato.

Rilevava la Corte, infatti, che il fatto addebitato al ricorrente, “sebbene non inoffensivo”, presentava i caratteri della “particolare tenuità”, essendosi trattato di “comportamento non abituale e di modesta entità (…), posto in essere da soggetto incensurato”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dall’imputato, annullando la sentenza impugnata “perché l’imputato non è punibile ai sensi dell’art. 131 bis c.p.”.

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