Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette(1) al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità [32 quater](2).
Note
(1)
Il legislatore qui estende le pene previste per il corrotto anche al corruttore, disciplinando così la cosiddetta corruzione attiva. Quindi se per necessità il soggetto passivo deve essere un esercente una pubblica funzione (p.u. o i.p.s.), quello attivo invece non necessariamente deve essere tale, potendo trattarsi infatti anche di un privato.
(2)
In caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l'art. 32 quater ovvero l'applicazione della pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A.