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Articolo 322 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/10/2025]

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Dispositivo dell'art. 322 bis Codice Penale

Le disposizioni degli articoli 314, 314 bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche(1)(9):

  1. 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
  2. 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
  3. 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
  4. 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
  5. 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
  6. 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale(2).
  7. 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
  8. 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali(3);
  9. 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione(4)(6).

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma(5), 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

  1. 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
  2. 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali(7)(8).

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"), che ha modificato anche la rubrica della norma.
(2) Tale numero è stato aggiunto successivamente dall’art. 10, comma 1, lett. a) della l. 20 dicembre 2012, n. 237.
(3) Tale numero è stato modificato dall'art. 1 comma 1 lett. o) della L. 9 gennaio 2019 n. 3.
(4) Comma inserito dall'art. 1, comma 1. lett. d) del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.
(5) Il riferimento all'art. 319 quater è stato aggiunto successivamente dall'art. 1 della l. 6 novembre 2012, n. 190, che è andato di conseguenza anche a innovare in questo senso la rubrica dell'articolo in esame.
(6) Ai sensi dell'art.7, comma 1 d.lgs. n. 75 del 14 luglio 2020, in vigore dal 30 luglio 2020, il riferimento alle parole "Comunità europee" deve intendersi come riferimento alle parole "Unione europea".
(7) L'inciso “ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica finanziaria” è stato inserito dall’art. 3, comma 1, della l. 3 agosto 2009, n. 116.
(8) Tali numeri sono stati modificati dall'art. 1 comma 1 lett. o) della L. 9 gennaio 2019 n. 3.
(9) Il comma 1 e la rubrica sono stati modificati dall'art. 9, comma 2 del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112 e, successivamente, nuovamente modificati dall'art. 1, comma 1, lettera a) della L. 9 agosto 2024, n. 114.

Ratio Legis

La ratio della norma in commento si ritrova nella volontà del legislatore di prevedere una tutela penale anche in relazione a beni giuridici di rilievo extranazionale.

Spiegazione dell'art. 322 bis Codice Penale

L’art. 322-bis c.p. (introdotto dalla L. n. 300 del 2000 e più volte modificato, da ultimo in virtù del d.l. n. 92 del 2024 conv. con modif. nella L. n. 112 del 2024) prevede e punisce il peculato, l’indebita destinazione di denaro o cose mobili, la concussione, l’induzione indebita a dare o promettere utilità, la corruzione e l’istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Il comma 1 amplia l’applicabilità dei reati ex art. 314 del c.p., art. 314 bis del c.p., art. 316 del c.p., nonché dei reati dall’art. 317 del c.p. all’art. 320 del c.p. e quello ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 322 del c.p. nei confronti di soggetti che operano in ambito comunitario e internazionale.

Il comma 2 estende l’operatività dei reati di cui all’art. 321 del c.p., nonché di quelli a norme dei commi 1 e 2 dell’[[322]] e comma 2 dell’art. 319 quater del c.p. ai fatti commessi dai privati nei confronti delle persone indicate al comma 1 e nei confronti dei funzionari di Stati esteri e di organizzazioni pubbliche internazionali.

Il bene giuridico tutelato dal comma 1 si concretizza negli interessi finanziari dell’Unione Europea, mentre il comma 2 tutela la leale e libera concorrenza nel commercio all’estero al fine di combattere i fenomeni corruttivi e induttivi a livello internazionale.

Dal punto di vista oggettivo, come precisato in dottrina, la norma presenta un’elencazione tassativa dei reati. Dunque, l’estensione della punibilità non è possibile rispetto a quei reati non espressamente indicati.

Secondo il comma 1, soggetti attivi degli indicati delitti contro la Pubblica Amministrazione possono essere anche coloro che operano, a vario titolo, in ambito comunitario. La norma prevede un elenco tassativo di categorie di soggetti con una particolare qualifica comunitaria o internazionale (come, ad esempio, i membri della Commissione europea o i giudici della Corte penale internazionale).

Peraltro, il comma 3 amplia la nozione di pubblica amministrazione, assimilando le persone indicate al comma 1 ai pubblici ufficiali e agli incaricati di un pubblico servizio.

Invece, nei casi presi in considerazione dal comma 2, il soggetto attivo è il privato (estraneo alla Pubblica Amministrazione) che corrompe, istiga alla corruzione, dà, offre o promette denaro o altra utilità ai soggetti indicati nel comma 1 o a funzionari di altri Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali.
Bisogna sottolineare come venga punito soltanto il privato corruttore e non anche il pubblico funzionario corrotto. Questo perché il funzionario corrotto è incriminato in forza del proprio ordinamento di appartenenza.

Le figure di reato considerate si connotano per l’elemento soggettivo del dolo specifico delle singole norme incriminatrici richiamate. Peraltro, secondo la Cassazione, nel caso di cui al comma 2, il soggetto deve aver commesso il fatto con il fine di conseguire, in operazioni economiche internazionali, un indebito vantaggio per sé o per altri o di ottenere o mantenere un’attività economica o finanziaria.

Massime relative all'art. 322 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 26969/2019

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen., non possono essere considerate profitto del reato di peculato le somme corrispondenti alle ritenute fiscali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni corrisposte agli autori dell'illecito, in quanto, essendo versate in via immediata all'Erario, non entrano nella loro diretta disponibilità patrimoniale e non realizzano alcun vantaggio economico per gli stessi. (Fattispecie di sequestro di somme relative a voci stipendiali illecitamente percepite da dirigenti di un'azienda pubblica, disposto "al lordo" di imposte, tasse, oneri e ritenute, in cui la Corte ha precisato che i contributi previdenziali versati per conto dei dipendenti, esercitando effetti diretti sul loro trattamento previdenziale e pensionistico, costituiscono, invece, un vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale dal reato).

Cass. pen. n. 9106/2013

Anche per il reato di corruzione internazionale, previsto dall’art. 322 bis c.p., trovano applicazione le regole dettate dagli artt. 7, 9 e 10 c.p., per cui, qualora il reato sia commesso in territorio estero, occorre, per la sua procedibilità in Italia, che vi sia la richiesta del Ministro della giustizia.

Cass. pen. n. 42701/2010

In tema di responsabilità da reato degli enti, sono applicabili alla persona giuridica le misure cautelari interdittive anche qualora il reato presupposto sia quello di corruzione internazionale di cui all'art. 322 bis c.p., pur dovendosi verificare in concreto l'effettiva possibilità di applicare tali misure senza che ciò comporti, seppure solo nella fase esecutiva, il coinvolgimento degli organismi di uno Stato estero.

Cass. pen. n. 49532/2009

Il giudice del processo per l'imputazione di corruzione di un funzionario di uno Stato estero deve procedere, anche d'ufficio, all'accertamento delle norme di diritto straniero utili al fine di stabilire se il funzionario corrotto svolga funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio discende dall'art. 14 L. 31 maggio 1995, n. 218, il quale, in tema di accertamento della legge straniera, pone un principio generale dell'ordinamento, rilevante anche nel procedimento penale in ogni caso in cui l'applicazione della legge penale nazionale presupponga l'accertamento di un dato normativo straniero).

La corruzione di funzionari di uno Stato estero assume rilevanza penale solo in relazione alle condotte poste in essere dal corruttore dopo l'introduzione dell'art. 322 bis c.p. e sorrette dal dolo specifico di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

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