Cassazione penale Sez. V sentenza n. 35590 del 19 luglio 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

Non osta all'applicazione della causa di non punibilitą costituita dalla particolare tenuitą del fatto (art. 131 bis c.p.) l'avvenuta commissione, da parte dell'imputato, di pił reati, quando essa si sia collocata in un unico contesto spazio temporale sģ da risultare frutto di un'unica volizione.

(massima n. 2)

Ai fini della configurabilitą della causa di esclusione della punibilitą per particolare tenuitą del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non osta la presenza di pił reati legati dal vincolo della continuazione, qualora questi riguardano azioni commesse nelle medesime circostanze di tempo e di luogo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva riconosciuto la causa di non punibilitą in relazione ai reati di violazione di domicilio e minaccia unificati dalla continuazione).

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