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La guardia medica che si rifiuti di visitare un malato terminale risponde di omissione di atti d'ufficio

La guardia medica che si rifiuti di visitare un malato terminale risponde di omissione di atti d'ufficio
La guardia medica, di fronte a situazioni d'urgenza che richiedono il tempestivo intervento di un sanitario, deve attivarsi per salvaguardare l'incolumità dei malati, e non può limitarsi a suggerire al paziente di richiedere l'intervento del 118.
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8377/2020, si è pronunciata in merito alla configurabilità di una responsabilità ex art. 328 del c.p., per il reato di rifiuto di atti d’ufficio, in capo al medico di guardia che, contattato da un malato terminale, non lo abbia visitato, limitandosi a fornirgli generici suggerimenti telefonici.

Nel caso di specie, il figlio di una donna malata terminale, vedendo la madre in preda a forti dolori, chiamava la guardia medica, la quale, tuttavia, si rifiutava di eseguire una visita domiciliare e si limitava a suggerire di far intervenire il 118, in seguito all'intervento del quale la donna moriva.

Nonostante il giudice di prime cure avesse assolto l’imputato, la Corte d’Appello adita in secondo grado, pur giudicandolo colpevole del delitto di rifiuto di atti d’ufficio, di cui all’art. 328 c.p., non lo riteneva punibile per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis del c.p.. Secondo i giudici d’appello, infatti, il medico di guardia, per stabilire quale fosse il rimedio più adeguato, avrebbe dovuto visitare personalmente la donna, e soltanto poi, eventualmente, avrebbe potuto far intervenire il 118.

Di fronte a tale decisione, l’imputato ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione eccependo, in particolare, come la motivazione della pronuncia impugnata fosse viziata, mancando una motivazione rafforzata, richiesta dalla legge qualora, come nel caso di specie, il giudice ritenga di ribaltare la decisione di primo grado, e avendo omesso la Corte, peraltro, di considerare le dichiarazioni rese da due testimoni in ordine agli obblighi gravanti sulla guardia medica e sul loro rispetto da parte dell’imputato.

La Suprema Corte ha, però, rigettato il ricorso, giudicandolo infondato.
Secondo gli Ermellini, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, i giudici d’appello non hanno errato nel ritenere l’imputato colpevole del reato ascrittogli, avendo egli chiaramente violato l’obbligo di visitare personalmente la paziente. Era, infatti chiaro che, nel caso di specie, egli fosse titolare di un tale obbligo, considerato che non sussistevano soluzioni alternative ad una visita domiciliare, stante la concreta impossibilità, ad esempio, di portare la donna in ambulatorio, a causa del suo stato di salute gravemente compromesso.

Tale decisione risulta, infatti, conforme al consolidato orientamento della stessa Corte di Cassazione, per il quale “Sussiste il reato di omissione di atti d'ufficio nell'ipotesi in cui un sanitario addetto al servizio di guardia medica non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente, limitandosi a suggerire al paziente l'opportunità di richiedere l'intervento del 118 per il trasporto in ospedale, dimostrando così di essersi reso conto che la situazione denunciata richiedeva il tempestivo intervento di un sanitario.” (Cass. Pen., n. 35344/2008).
La stessa è, altresì, conforme anche all'ulteriore posizione giurisprudenziale per cui “integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio la condotta del sanitario che non aderisca alla richiesta di recarsi al domicilio del paziente terminale per la prescrizione di un antidolorifico per via endovena e si limiti a formulare per via telefonica le sue valutazioni tecniche e a consigliare la somministrazione di un altro farmaco di cui il paziente già dispone, trattandosi di un intervento improcrastinabile che, in assenza di altre esigenze del servizio idonee a determinare un conflitto di doveri, deve essere attuato con urgenza, valutando specificamente le peculiari condizioni del paziente” (Cass. Pen., n. 43123/2017).


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