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Articolo 391 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/10/2025]

Agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Comunicazioni in elusione delle prescrizioni

Dispositivo dell'art. 391 bis Codice Penale

(1)(2)Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all’articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354(3), di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all’uopo imposte è punito con la reclusione da due a sei anni(4).

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da tre a sette anni(5).

La pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, il quale comunica con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte(6).

Note

(1) L'articolo è stato inserito dall'art. 2, comma 26, della l. 15 luglio 2009, n. 94.
(2) La rubrica del presente articolo è stata modificata dall'art. 8, comma 1, lettera a), del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con la L. 18 dicembre 2020, n. 173.
(3) Ci si riferisce ai soggetti sottoposti al cosiddetto carcere duro.
(4) Tale comma è stato modificato dall'art. 8, comma 1, lettera b), del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con la L. 18 dicembre 2020, n. 173.
(5) Tale comma è stato modificato dall'art. 8, comma 1, lettera c), del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con la L. 18 dicembre 2020, n. 173.
(6) Comma introdotto dall'art. 8, comma 1, lettera d), del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con la L. 18 dicembre 2020, n. 173.

Ratio Legis

Vien qui tutelata l'effettività delle regole di trattamento speciale previste per i mafiosi e destinate ad evitare qualsiasi forma di comunicazione con l'esterno.

Spiegazione dell'art. 391 bis Codice Penale

La presente disposizione è stata inserita dal Legislatore nel 2009 per far fronte al fenomeno di continuazione, da parte dei boss di cosa nostra, dell'attività di direzione del clan tramite la comunicazione con l'esterno.

La norma punisce infatti chiunque dolosamente consenta ai sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis L. 354/1975 di comunicare con altri.

La pena è inoltre aumentata se il soggetto attivo del delitto è pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o avvocato.

Quest'ultimo, nonostante la sua attività difensiva nei confronti del mafioso, non può travalicare i limiti del diritto di difesa, contribuendo alla comunicazione tra i mafiosi e l'esterno.

Massime relative all'art. 391 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 20682/2024

In tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, anche prima della introduzione, per effetto dell'art. 8 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173, dell'autonomo reato di cui al terzo comma dell'art. 391-bis cod. pen., che incrimina la condotta comunicativa tenuta dal detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all'art. 41-bis ord. pen. in elusione delle relative prescrizioni, era configurabile la responsabilitā concorsuale del medesimo soggetto, in forma di istigazione o agevolazione del reato di cui al primo comma dell'art. 391-bis cod. pen., il quale persegue la condotta agevolativa dell'"extraneus" che consenta al detenuto di comunicare eludendo il regime restrittivo ex art. 41 cit.

Cass. pen. n. 34098/2023

La condotta agevolativa incriminata dal delitto di cui all'art. 391-bis cod. pen. presuppone l'"elusione delle prescrizioni" imposte al detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., ossia una violazione delle prescrizioni inerenti a tale regime, da parte del soggetto agente, sorretta da malizia o astuzia.

Cass. pen. n. 55948/2018

E' manifestamente infondata la questione di legittimitā costituzionale dell'art. 391-bis cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita quando il colpevole sia prossimo congiunto del detenuto o internato agevolato, come invece previsto dagli artt. 386, 390 e 391 cod. pen. in quanto la fattispecie in parola, essendo finalizzata a evitare i collegamenti tra il soggetto sottoposto al regime penitenziario di cui all'art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 e altri membri, liberi o ristretti, del medesimo sodalizio criminale, non č rivolta ad esclusivo vantaggio del congiunto ma anche a beneficio del suo sodalizio di appartenenza.

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