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Articolo 648 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Dispositivo dell'art. 648 ter Codice Penale

(1)Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto(2), è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000(3).

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi(4).

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648(5).

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 24, della l. 19 marzo 1990, n. 55, sostituito dall'art. 5, della l. 9 agosto 1993, n. 328 e infine dall’art. 3, comma 2, L. 15 dicembre 2014, n. 186.
(2) Il reato in esame presuppone che in precedenza sia stato commesso un altro delitto (c.d. reato presupposto), che non si richiede sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto delittuoso risulti dagli atti del processo e che quindi il compimento di tale delitto si sia esaurito nel momento di inizio della condotta qui disciplinata. Si tratta di un qualsiasi delitto di natura dolosa o colposa, non rientrandovi dunque, data la chiarezza della norma, le contravvenzioni.
(3) Rispetto al reato di riciclaggio ex art. [[n648bis]], la condotta ivi perseguita consiste nell'impiego dei beni provenienti da altro delitto in attività economiche e finanziarie.
(4) Tale comma è stato introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195.
(5) Tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

Ratio Legis

La disposizione in esame è stata introdotta al fine di completare la tutela già apprestata dall'art. [[n648bis]], quindi per intensificare la lotta alla criminalità organizzata.

Spiegazione dell'art. 648 ter Codice Penale

Data l'assenza della condotta tipica del riciclaggio (art. 648 bis), il bene giuridico tutelato non può essere individuato anche nella corretta amministrazione della giustizia, ma solo nell'integrità del patrimonio e nell'ordine economico-finanziario.

Trattasi di reato comune, che può essere commesso da chiunque, tranne che dal concorrente nel reato presupposto, dal ricettatore e dal riciclatore.

Tramite l'introduzione della presente norma si è voluto rendere punibile l'attività finale della commissione di illeciti di natura patrimoniale, concretantesi nell'investimento produttivo dei proventi illeciti.

L'impiego va riferito ad attività economiche o finanziarie.

A causa dell'ampiezza della clausola di sussidiarietà la norma risente di uno spazio applicativo molto ridotto.

Tale spazio è infatti riservato alle condotte di impiego realizzato tramite operazioni non idonee ad ostacolare l'identificazione, oppure nell'impiego di beni provenienti da delitto colposo.

Il delitto si consuma nel momento dell'impiego dei proventi illeciti, il quale lo rende un'ipotesi di reato a consumazione prolungata.

Massime relative all'art. 648 ter Codice Penale

Cass. pen. n. 22053/2023

In tema d'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 648-ter cod. pen., è possibile, ove il reato sia stato commesso in concorso, la confisca del suo "prodotto" anche per equivalente, a prescindere dal ruolo concretamente svolto da ciascun concorrente, essendo sufficiente, a tal fine, un qualunque contributo causale, con l'unico limite costituito dal divieto di duplicazione.

Cass. pen. n. 26796/2021

Il reato di reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa, previsto dall'art. 648-ter cod. pen., è un delitto a forma libera realizzabile attraverso condotte caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio e finalizzate ad ostacolare l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità che si intendono occultare.

Cass. pen. n. 38919/2019

Non integra la condotta di autoriciclaggio il mero trasferimento di somme, oggetto di distrazione fallimentare, a favore di imprese operative, occorrendo a tal fine un "quid pluris" che denoti l'attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene. (Fattispecie relativa alla stipulazione di un contratto di affitto d'azienda in previsione del fallimento, nella quale la Corte ha osservato che, in assenza della verifica della concreta idoneità dell'operazione distrattiva ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, si determinerebbe "un'ingiustificata sovrapposizione punitiva tra la norma sulla bancarotta e quella ex art. 648-ter.1 cod. pen.").

Cass. pen. n. 38838/2019

Il reato di autoriciclaggio ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui vengono poste in essere le condotte di impiego, sostituzione o trasformazione di beni costituenti l'oggetto materiale del delitto presupposto, nessun rilievo dovendo quindi riconoscersi, ai fini della consumazione, alla circostanza che gli effetti delle condotte indicate si protraggono nel tempo. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non integrasse reato il reimpiego di un'azienda oggetto di bancarotta, effettuato attraverso il trasferimento pluriennale di un ramo dell'azienda medesima avvenuto prima dell'entrata in vigore della legge istitutiva del reato ed i cui effetti si erano protratti anche successivamente).

Cass. pen. n. 36121/2019

Ai fini dell'integrazione del reato di autoriciclaggio non occorre che l'agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il reato in presenza di un trasferimento di somme oggetto di distrazione fallimentare su conti stranieri di una società controllante di quella fallita).

Cass. pen. n. 16908/2019

In tema di autoriciclaggio, l'intervenuta tracciabilità, per effetto delle attività di indagine poste in essere dopo la consumazione del reato, delle operazioni di trasferimento delle utilità provenienti dal delitto presupposto non esclude l'idoneità "ex ante" della condotta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. (Fattispecie di trasferimento di ingenti somme di denaro tramite bonifici in favore di una costellazione di società estere che, a loro volta, effettuavano nuove operazioni di trasferimento a soggetti fisici e giuridici riconducibili all'indagato).

Cass. pen. n. 3026/2017

In tema di delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante relativa alla professionalità dell'attività svolta, prevista dall'art. 648-ter, comma secondo, cod. pen., non rilevano esclusivamente le attività per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione ad un particolare albo o una speciale abilitazione, ma qualunque attività economica o finanziaria diretta a creare nuovi beni e servizi o allo scambio e distribuzione di beni nel mercato del consumo.

Cass. pen. n. 33076/2016

Ai fini della configurabilità del delitto di impiego di denaro, beni ed altre utilità di provenienza illecita, di cui all'art. 648-ter cod. pen., la nozione di attività economica o finanziaria è desumibile dagli artt. 2082, 2135 e 2195 cod. civ. e fa riferimento non solo all'attività produttiva in senso stretto, ossia a quella diretta a creare nuovi beni o servizi, ma anche a quella di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo, nonché ad ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elencate nelle menzionate norme del codice civile. (Fattispecie in cui la Corte, annullando con rinvio l'ordinanza impugnata, ha ritenuto che può rientrare nella nozione di attività economica, quella di agevolazione della distribuzione di prodotti commercializzati da una società, oggetto di intestazione fittizia ex art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, convertito in l. n. 356 del 1992, trattandosi di attività d'incremento dei profitti di un'impresa che opera illecitamente).

Cass. pen. n. 9026/2014

Per la configurabilità del reato di cui all'art. 648 ter cod. pen., non occorre che il reimpiego del danaro o degli altri beni provenienti da delitto avvenga in attività lecite, né che tali attività siano svolte professionalmente; non è altresì necessario che la condotta di reimpiego presenti connotazioni dissimulatorie, volte ad ostacolare l'individuazione o l'accertamento della provenienza illecita dei beni.

Cass. pen. n. 47218/2013

Il delitto di cui all'art. 648 ter cod. pen. è configurabile anche se per il reato presupposto, commesso all'estero, sia stata disposta dall'autorità giudiziaria straniera l'archiviazione per ragioni esclusivamente processuali che non escludono la sussistenza del reato. (Fattispecie relativa a procedimento per i reati di malversazione e spoliazione fraudolenta, commessi in Germania, per i quali il pubblico ministero, ai sensi del codice di procedura penale tedesco, aveva ritenuto di non esercitare temporaneamente l'azione penale per la mancanza di un interesse pubblico).

Cass. pen. n. 2737/2011

Il sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto del reato di cui all'art. 648 ter c.p., può riguardare una intera società e il relativo compendio aziendale quando sia riscontrabile un inquinamento dell'intera attività della stessa, così da rendere impossibile distinguere tra la parte lecita dei capitali e quella illecita. (Nella concreta fattispecie, si trattava di una società che aveva utilizzato capitali di provenienza illecita, riconducibili al gestore del patrimonio di un sodalizio di stampo mafioso, per coprire crisi di liquidità, onorare gli impegni assunti con le banche e i fornitori, ed incrementare l'attività aziendale).

Cass. pen. n. 4800/2010

Integra il solo delitto di impiego di beni di provenienza illecita, nel quale rimangono assorbiti quelli di ricettazione e di riciclaggio, colui che realizza, in un contesto unitario caratterizzato sin dall'origine dal fine di reimpiego dei beni in attività economiche o finanziarie, le condotte tipiche di tutte e tre le fattispecie menzionate. (La Corte ha altresì precisato che, per converso, qualora, dopo la loro ricezione o la loro sostituzione, i beni di provenienza illecita siano oggetto, sulla base di una autonoma e successiva determinazione volitiva, di reimpiego, tale condotta deve ritenersi un mero "post factum" non punibile dei reati di ricettazione o di riciclaggio in forza della clausola di sussidiarietà contenuta nell'art. 648 ter c.p.).

Cass. pen. n. 25828/2007

Tra l'art. 648 ter c.p. e l'art. 648 c.p. esiste rapporto di specialità, in quanto tutti gli elementi generali di cui al delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) sono previsti anche nel reato di impiego di denaro di provenienza delittuosa (art. 648 ter), il quale contiene in sé un elemento specializzante costituito da un'attività ulteriore rispetto alla ricezione del denaro o di altra utilità e, cioè, dal relativo impiego in attività economiche o finanziarie. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 2885/1996

Il testo del D.L. n. 285 del 1996 ha sostituito il primo comma ultimo periodo dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994, prevedendo la sospensione del procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli artt. 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione e stabilendo che qualsiasi richiedente il condono deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'art. 2 della legge n. 15 del 1968, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti su indicati, sicché il termine di un anno, stabilito per il formarsi della concessione in sanatoria con il silenzio-assenso, deve ritenersi riaperto per consentire agli istanti di integrare la documentazione, giacché il delitto di cui all'art. 648 ter c.p. non era contemplato nei precedenti decreti legge non convertiti né nell'art. 39 della legge n. 724 del 1994, onde la dichiarazione sostitutiva dovrà concernere pure detto reato.

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