Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni(1).
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni(1).
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Prescrizione decennale. Eccezioni
Se il regolamento della prescrizione è, nel nuovo codice, sostanzialmente identico a quello del codice del 1865, diverso è invece, il periodo prescrizionale, giacché dai trenta anni dell'art. 2135 esso è stato ridotto a dieci. La facilità e la celerità dei mezzi di comunicazione e, di conseguenza, la possibilità di essere rapidamente informati di quanto avviene anche lontano da noi e di provvedere ai propri interessi, la maggiore attività degli scambi e l'aumentato ritmo della vita economica avevano fatto riconoscere, già da tempo, l'eccessiva lunghezza del termine di trenta anni e la necessità di abbreviarlo. D'altra parte il rilievo che in diversa materia la prescrizione era inizialmente più breve (materia commerciale) o in seguito era stata ridotta ad un periodo meno lungo aveva costituito — in accoglimento di voti auspicati non solo da giuristi ma da una larga corrente dell'opinione pubblica – il motivo di un disegno di legge per la riduzione della prescrizione a dieci anni che, presentato dal guardasigilli Rocco al Senato nella lo applica sia a materie civili che a quelle commerciali, evitando in tal modo il sorgere di controversie, non infrequenti per la determinazione di prescrizioni relative a particolari rapporti giuridici.
Ma la riduzione del periodo prescrizionale non è assoluta in quanto sono fatti salvi casi, previsti nello specifico, nei quali un diritto si estingue in un tempo superiore al decennio: ciò avviene per una categoria di diritti di rilevante importanza, quelli reali su cose altrui, ai quali la prescrizione decennale non si applica, data la loro particolare natura ; essi sono disciplinati dal libro della proprietà e propriamente dagli articoli 954, ult. comma, 970, 1073, comma 1, c.c.
Prescrizione dell'actio iudicati
Fatta eccezione per questi (ed altri) casi espressamente considerati da norme positive e richiamato il contenuto del secondo comma dell'art. 2934, la portata dell'articolo in esame è generale ; esso colpisce ogni diritto, quindi anche nello derivante dal pro iudicato. Il codice nulla ice su a punto,' ma sul principio non pare che possa sussistere dubbio alcuno ; oggi, eliminata la distinzione tra prescrizione civile e commerciale, è venuto meno il fondamento di una delle più dibattute controversie sotto gli abrogati codici civile e commerciale : l'applicabilità o meno al giudicato riguardante materia regolata da quest'ultimo dell'ordinaria prescrizione trentennale disciplinata dal cod. civile ; la migliore e prevalente dottrina si eta pronunciata nel primo senso sul giusto rilievo che, una volta emessa la sentenza, il diritto da questa riconosciuto ed affermato era identico, qualunque fosse stata la materia su cui quella aveva deciso : il diritto derivante dall'actio iudicati, perciò, poteva essere colpito solo dalla prescrizione trentennale. Piuttosto un dubbio sulla prescrittibilità, in generale, dell'actio iudicati dopo il decorso di dieci anni, si potrebbe profilare oggi per il fatto che il nuovo codice ha espressamente escluso l'applicabilità della prescrizione decennale ad alcuni diritti, l'estinzione dei quali invece si compie, come s'è visto, dopo un periodo di tempo maggiore ; ora, dicevamo, si potrebbe dubitare se pure il giudicato su tali diritti si prescriva in dieci anni, quando i diritti stessi sono, sottoposti ad una più lunga prescrizione ; per l'ipotesi inversa, cioè di un diritto soggetto a prescrizione più breve dell'ordinaria decennale , il codice (art. 2953) ha precisato che l'actio iudicati si prescrive in dieci anni ; nulla dice per il caso di cui sopra ; noi, però, pensiamo che qualunque possa essere la natura del diritto oggetto del giudicato, la prescrizione da cui questo sarà colpito, debba essere sempre quella decennale non solo per le considerazioni innanzi svolte, ma anche per il rilievo che non si giustificherebbe il diverso trattamento fatto ad un caso che, se non è identico a quello previsto dal codice, al pari di questo, però, deve essere considerato perché, fondata sui medesimi principi, si delinea chiara l'eadem ratio decidendi.
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Consulenza(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
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ConsulenzaCass. civ. n. 2676/2026
La Corte di cassazione ha escluso, in proposito, che debba ritenersi abnorme il provvedimento con cui il GIP, investito di una richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., abbia invece disposto l’archiviazione per infondatezza della notitia criminis, e in particolare per non essere il fatto previsto dalla legge come reato (Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 13 settembre-7 ottobre 2019, n. 41104).Cass. civ. n. 30759/2025
Il diritto del Fallimento alla restituzione dei frutti si prescrive nel termine ordinario di dieci anni di cui all'art. 2946 c.c. e decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accoglie la domanda di revoca dell'atto impugnato, trattandosi di pronuncia costitutiva i cui effetti si producono solo con la definitività delle relative statuizioni.Cass. civ. n. 24146/2025
Il diritto alla riliquidazione degli importi indebitamente trattenuti, non configurandosi come ratei pagabili, è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 c.c., e non già alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.Cass. civ. n. 23126/2025
Per le somme trattenute sui ratei di pensione basate sul contributo di solidarietà applicato dalla CNPADC, si applica la prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c. Il termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., non si applica in mancanza di liquidità ed esigibilità del credito quando è controversa l'ammontare del trattamento pensionistico.Cass. civ. n. 23085/2025
La pretesa creditoria del Comune per il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico, derivante da rapporti privatistici, non è assimilabile ad un canone di locazione. Pertanto, si applica la prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 cod. civ. anziché quella quinquennale di cui all'art. 2948 cod. civ.Cass. civ. n. 21200/2025
Il diritto al risarcimento del danno differenziale da malattia professionale si prescrive in dieci anni, con decorrenza dal momento in cui il lavoratore ha certezza dell'esistenza della malattia o della sua conoscibilità.Cass. civ. n. 20514/2025
In tema di ripetizione di somme anticipate ai soci di società di persone a titolo di utili non realmente conseguiti, l'azione di restituzione promossa dalla società costituisce una ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., non potendosi qualificare come inerente ai diritti derivanti da rapporti sociali, e pertanto è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.Cass. civ. n. 20202/2025
La consegna di aliud pro alio non è soggetta ai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 cod. civ., applicabili alle azioni di garanzia per vizi e mancanza di qualità. Invece, trova applicazione l'ordinaria azione di risoluzione o di inadempimento contrattuale ex art. 1453 cod. civ., soggetta al termine di prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 cod. civ.Cass. civ. n. 20064/2025
La prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. non si applica alla domanda relativa al pagamento delle quote di iscrizione all'Albo professionale per gli assistenti sociali dipendenti pubblici, laddove non ricorrano i requisiti di obbligatorietà e esclusività presupposti per altri professionisti, come gli avvocati.Cass. civ. n. 19656/2025
I crediti tributari erariali sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni. La prestazione tributaria non può considerarsi periodica poiché il debito deriva, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.Cass. civ. n. 19410/2025
Il termine di prescrizione decennale per l'accesso alla speciale elargizione prevista dall'art. 1 della l. n. 302 del 1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, estesa ex art. 4, comma 1, lettera a), punto 1) del d.P.R. n. 243 del 2006, alle vittime del dovere e categorie equiparate, decorre, per queste ultime, dall'entrata in vigore di tale d.P.R. (23 agosto 2006) e non dal riconoscimento dello status di vittima del dovere (la cui corrispondente azione di accertamento è, invece, imprescrittibile).Cass. civ. n. 18174/2025
La mancata o tardiva impugnazione di una cartella esattoriale non determina la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, salvo che intervenga un titolo giudiziale definitivo. Pertanto, i crediti tributari, se non diversamente disposto dalla legge, sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c.Cass. civ. n. 16589/2025
La prescrizione dei crediti erariali per la riscossione di tributi quali IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro è soggetta al termine decennale previsto dall'art. 2946 cod. civ., in assenza di espressa previsione di un termine breve nella normativa specifica. Pertanto, non trova applicazione il termine quinquennale di cui all'art. 2948 cod. civ., trattandosi di obbligazioni autonome e unitarie a cadenza annuale.Cass. civ. n. 15846/2025
Per i crediti tributari relativi a IRPEF, IVA e IRAP, il termine di prescrizione è quello decennale (art. 2946 c.c.) e non quinquennale (art. 2948, n. 4, c.c.), in quanto l'obbligazione tributaria, pur essendo annuale, ha carattere autonomo ed unitario, distinto dai pagamenti precedenti.Cass. civ. n. 15395/2025
Ai fini del rimborso dell'IVA indebitamente versata, il termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. non trova applicazione, prevalendo il termine biennale di decadenza di cui all'art. 21, comma 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, disposizione residuale applicabile in mancanza di norme specifiche.Cass. civ. n. 15281/2025
In tema di impugnazione di intimazione di pagamento per la riscossione di tributi, il termine di prescrizione applicabile ai crediti erariali per la riscossione di tributi quali IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI è quello ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c., e non il termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c., poiché l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, senza legami con i precedenti pagamenti.Cass. civ. n. 14737/2025
Il credito erariale per la riscossione dell'imposta, a seguito di accertamento divenuto definitivo, è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c., e non al termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., atteso che la prestazione tributaria non può considerarsi periodica in quanto derivante da una nuova e autonoma valutazione dei presupposti impositivi per ciascun anno d'imposta.Cass. civ. n. 12976/2025
La richiesta di riliquidazione degli importi pensionistici, contestando trattenute derivanti da misure patrimoniali illegittime, è soggetta alla prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 c.c., non applicandosi la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c. per ratei arretrati.Cass. civ. n. 10642/2025
Nel sistema tributario italiano, in assenza di una specifica previsione di decadenza, il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero può essere recuperato nel termine di prescrizione decennale, previsto dall'art. 2946 cod. civ., anche se non espressamente indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il credito è maturato.Cass. civ. n. 10624/2025
In materia di crediti erariali, la prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. si applica in assenza di disposizioni contrarie. La mancata impugnazione della cartella di pagamento non converte il termine di prescrizione in quello ordinario decennale, tranne nel caso di intervenuto titolo giudiziale definitivo.Cass. civ. n. 9551/2025
La prescrizione dell'azione per la riliquidazione dei ratei pensionistici, derivante dall'indebita trattenuta del contributo di solidarietà, è soggetta alla prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., poiché il credito non è liquido ed esigibile finché non si risolve la questione della legittimità della trattenuta.Cass. civ. n. 6968/2025
La natura indebita del pagamento preteso e ottenuto giustifica l'applicazione del termine prescrizionale decennale previsto dall'art. 2946 cod. civ., invece del termine più breve fissato per i crediti relativi a prestazioni periodiche dall'art. 2948 cod. civ., comma 1, n. 4.Cass. civ. n. 2436/2025
La contestazione sulla legittimità di trattenute operate sulla pensione (ad esempio, contributi di solidarietà) non riguarda la riliquidazione del trattamento pensionistico, ma concerne un'indebita trattenuta, per la quale si applica la prescrizione decennale ordinaria di cui all'art. 2946 c.c., e non quella quinquennale prevista per i ratei arretrati di pensione.Cass. civ. n. 2418/2025
La Corte ha ribadito che, in caso di contestazione sull'ammontare del trattamento pensionistico, qualora si discuta dell'applicazione illegittima del contributo di solidarietà, la prescrizione del diritto alla riliquidazione degli importi trattenuti è di natura decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c., e non quinquennale come previsto per crediti pensionistici già liquidi e esigibili.Cass. civ. n. 2376/2025
In materia di ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, il termine di prescrizione applicabile è quello decennale, conformemente alle disposizioni generali del codice civile (art. 2946 c.c.) relative alle obbligazioni restitutorie derivanti da indebito pagamento.Cass. civ. n. 625/2025
Nell'ambito della previdenza obbligatoria gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, qualora l'importo della pensione sia oggetto di contestazione per trattenute ritenute illegittime, la prescrizione applicabile per l'azione di recupero degli importi trattenuti è quella decennale di cui all'art. 2946 c.c., non essendo il credito liquido ed esigibile al momento della trattenutaCass. civ. n. 134/2025
La decadenza dal potere impositivo per omessa notifica dell'avviso di accertamento deve essere impugnata con riferimento all'atto impositivo stesso. Il credito erariale per imposte quali Irpef, Irap, Iva e canone RAI si prescrive nel termine ordinario decennale previsto dall'art. 2946 cod. civ., non applicandosi il termine quinquennale ex art. 2948 cod. civ.Cass. civ. n. 32963/2024
La prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 20 del D.Lgs. n. 472 del 1997, si applica alle sanzioni e agli interessi relativi a obbligazioni tributarie, in luogo della prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., quando le sanzioni e gli interessi sono parte delle imposte non pagate e non impugnate con la cartella di pagamento.Cass. civ. n. 30835/2024
È prescritto il credito erariale la cui intimazione di pagamento sia stata notificata a distanza di undici anni dalla notificazione della cartella di pagamento, in conformità agli artt. 2934 e 2946 c.c., nonché all'art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.Cass. civ. n. 23847/2024
In materia di indennità fisse spettanti ai giudici di pace, la prescrizione dei crediti si applica in base al termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., e non in base al termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., dato il carattere periodico e continuativo della prestazione, anche se subordinata all'effettiva presenza in servizio.Cass. civ. n. 23577/2024
Il diritto alla riliquidazione degli importi pensionistici, in caso di controversia sull'ammontare del trattamento pensionistico, è soggetto alla prescrizione decennale ordinaria di cui all'art. 2946 cod. civ., e non alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ.Cass. civ. n. 23257/2024
In materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994), la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., non rilevando in contrario l'art. 47-bis d.p.r. nr. 639 del 1970, disposizione inapplicabile alla fattispecie del credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione.Cass. civ. n. 23215/2024
In tema di riscossione di crediti tributari relativi a IRPEF e IVA, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c. Questo perché l'obbligazione tributaria ha natura autonoma e non periodica, con ogni periodo d'imposta che costituisce un nuovo presupposto impositivo. Pertanto, non è applicabile l'estinzione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.Cass. civ. n. 22915/2024
In materia di previdenza obbligatoria gestita dagli enti previdenziali privatizzati, ove vi sia contestazione sull'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c., e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c. o dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129.Cass. civ. n. 22462/2024
In tema di custodia di veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo ai sensi del D.P.R. n. 571/1982, il diritto del custode alla liquidazione e al pagamento delle somme dovutegli sorge solo dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero che sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate. Solo da tale momento inizia a decorrere il termine di prescrizione, che è decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., non trovando applicazione il termine breve previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c.Cass. civ. n. 22442/2024
La prescrizione decennale prevista dagli artt. 2033 e 2946 c.c. si applica all'azione di ripetizione di indebito del datore di lavoro per ottenere la restituzione di somme corrisposte al lavoratore in maniera indebita, non trattandosi di un'inadempienza contrattuale ma di indebita percezione.Cass. civ. n. 22409/2024
In tema di tributi erariali e canone RAI, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ., in quanto l'obbligazione tributaria ha carattere autonomo e unitario e non è soggetta all'estinzione quinquennale prevista dall'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., per le obbligazioni periodiche.Cass. civ. n. 21523/2024
L'indennità sostitutiva del preavviso per l'ingiustificato recesso da un contratto di agenzia ha natura risarcitoria e soggiace alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c., non a quella quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.Cass. civ. n. 20701/2024
Quando l'importo del trattamento pensionistico è in contestazione, il diritto alla riliquidazione delle pensioni e al recupero delle somme illegittimamente trattenute non è soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 codice civile, ma alla prescrizione decennale di cui all'art. 2946 codice civile.Cass. civ. n. 20694/2024
Nell'ambito della previdenza obbligatoria, gestita da enti previdenziali privatizzati, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 cod. civ. si applica solo ai ratei di pensione già maturati, liquidi ed esigibili. Quando invece sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico a causa di trattenute indebite, si applica l'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ.Cass. civ. n. 20684/2024
In materia di previdenza obbligatoria gestita da enti previdenziali privatizzati, la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. si applica alle azioni di recupero delle somme indebitamente trattenute a titolo di contributo di solidarietà. La differenza tra l'importo pensionistico liquidato e quello richiesto non può essere considerata "pagabile" fino alla rimozione dell'illegittimità del prelievo, rendendo inapplicabile la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 cod. civ.Cass. civ. n. 19445/2024
Nel caso in cui la dichiarazione di incostituzionalità di una norma determini un vuoto normativo, trova applicazione il regime ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c. Tale vuoto non implica automaticamente l'imprescrittibilità del diritto, a meno che non sia espressamente previsto dal legislatore (art. 2934 c.c.).Cass. civ. n. 19148/2024
In tema di assicurazione sulla vita, la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2952, comma 2, c.c., nel testo introdotto dall'art. 3, comma 2-ter, del d.l. n. 134 del 2008 (convertito in l. n. 166 del 2008), di cui alla sentenza della Corte cost. n. 32 del 2024, si estende anche ai rapporti giuridici sorti anteriormente alla pubblicazione della decisione nella G.U. (6 marzo 2024), purché ancora pendenti e non esauriti in forza di giudicato, cosicché questi ultimi sono assoggettati, ex art. 2946 c.c., al termine ordinario di prescrizione, di durata decennale.Cass. civ. n. 154688/2024
Il termine decennale di prescrizione dell'azione di riduzione decorre dalla data di accettazione dell'eredità da parte del chiamato in base a disposizioni testamentarie lesive della legittima.Cass. civ. n. 6989/2024
L'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2946 cod. civ., si prescrive nel termine di dieci anni, a cui resta estraneo il disposto dell'art. 28 della L. n. 689 del 1981, che regolamenta esclusivamente la prescrizione delle sanzioni amministrative eventualmente connesse all'indebita percezione degli aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura.Cass. civ. n. 5638/2024
In caso di tributo erariale senza termine prescrizione speciale previsto per il singolo titolo tributario deve farsi applicazione del termine generale preveduto dall'art. 2946 codice civile: dieci anni dall'autonoma valutazione dei relativi presupposti anno per anno.Cass. civ. n. 5409/2024
I terreni di proprietà privata gravati da diritti di uso civico, al di fuori dei casi di applicabilità dell'art. 4 del D.P.R. n. 327 del 2001, possono essere assoggettati a procedura di espropriazione per pubblica utilità senza un preventivo provvedimento di sdemanializzazione o autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso dell'autorità competente; in tali ipotesi i diritti di uso civico si trasformano in diritti di credito all'indennizzo spettante per l'espropriazione, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale dall'intervenuta conclusione della procedura espropriativa ex art. 2946 cod. civ.Cass. civ. n. 3827/2024
In tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo quanto all'imposta di registro l'espresso disposto dell'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e quanto alle altre imposte dirette l'applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicare l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.Cass. civ. n. 35632/2023
In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell'Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, invece che la regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c.Cass. civ. n. 33231/2023
In tema di Irpef, Irap, IVA e canone rai, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello ordinario, e la conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non operando l'estinzione per decorso quinquennale, prevista dall'art. 2948, primo comma, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.Cass. civ. n. 33213/2023
Il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi.Cass. civ. n. 31905/2023
Alla domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente si applica, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, la norma generale residuale di cui all'art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, prevedente il termine biennale di decadenza per la presentazione dell'istanza, che non esclude tuttavia, una volta maturato il silenzio-rifiuto, la decorrenza del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. Ne consegue che il decorso della prescrizione, che comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere ex art. 2935 c.c., è sospeso durante il tempo di formazione del silenzio-rifiuto a norma dell'art. 21, D.Lgs. n. 546 del 1992, laddove la richiesta al fisco di un rimborso s'intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 90 giorni dalla data della sua presentazione, senza che l'ufficio si sia pronunciato.Cass. civ. n. 10188/2023
L'eccezione di prescrizione del credito vantato (nella specie in relazione ai canoni di locazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica), e quella di erronea quantificazione dello stesso non comportano, di per sé, implicito riconoscimento della titolarità, dal lato passivo, del rapporto e non ostano, pertanto, alla possibilità di contestarne la sussistenza nel successivo corso del giudizio di primo grado, integrando una mera difesa, come tale sottratta al regime delle preclusioni.Cass. civ. n. 27015/2022
La legge che modifica il termine di prescrizione di un diritto, in assenza di apposita disciplina transitoria, è applicabile anche ai diritti già sorti al momento della sua entrata in vigore (e non ancora estinti) ove preveda un termine più lungo del precedente e non anche se ne introduca uno più breve, tenuto conto che il principio di irretroattività non osta all'applicazione della legge sopravvenuta ai rapporti sorti anteriormente che non abbiano ancora esaurito i loro effetti, ma soltanto all'elisione degli effetti già verificatisi o in corso di verificazione.Cass. civ. n. 15142/2021
I poteri inerenti al diritto di proprietà, incluso quello di esigere il rispetto delle distanze, non si estinguono per il decorso del tempo, salvi gli effetti dell'usucapione del diritto a mantenere la costruzione di distanza inferiore a quella legale: ne consegue che anche la domanda volta ad ottenere il rispetto delle distanze legali è imprescrittibile, trattandosi di azione reale modellata sullo schema dell'"actio negatoria servitutis", rivolta non ad accertare il diritto di proprietà dell'attore, ma a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 29/03/2016).Cass. civ. n. 25644/2017
Nell'ipotesi di un contratto di appalto pubblico divenuto inefficace per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione da parte dell’organo di controllo, la P.A. è tenuta al risarcimento del danno per le perdite e i mancati guadagni subiti dal privato aggiudicatario, qualificandosi tale responsabilità come "da contatto qualificato" tra le parti, assimilabile anche se non coincidente con quella di tipo contrattuale, in quanto derivante dalla violazione da parte dell'amministrazione del dovere di buona fede, di protezione e di informazione che ha comportato la lesione dell’affidamento incolpevole del privato sulla regolarità e legittimità dell’aggiudicazione. Ne consegue, pertanto, l’applicabilità del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., che decorre dalla data dell’illecito e che è da considerarsi interrotto a seguito dell’impugnazione da parte del privato dell’atto amministrativo ritenuto illegittimo, purché la P.A., chiamata a risarcire il danno, sia stata parte del processo amministrativo.Cass. civ. n. 747/2011
In tema di compravendita, l'impegno del debitore di eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all'uso cui è destinato (ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico) di per sé non dà vita ad una nuova obbligazione estintiva-sostitutiva dell'originaria obbligazione di garanzia, ma consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all'art. 1495 cod. civ.; ne consegue che, ove il compratore, anziché chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, agisca per l'esatto adempimento dell'obbligo di riparazione o sostituzione della "res", assunto spontaneamente dal debitore sulla base del riconoscimento dell'esistenza dei vizi, ugualmente non si determina un effetto novativo dell'obbligazione originaria e la prescrizione - venuta meno la regola "eccezionale" dell'art. 1495 cod. civ. - decorre secondo l'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. (Cassa con rinvio, App. Napoli, 01/02/2005).Cass. civ. n. 27144/2006
Il leasing traslativo costituisce una operazione di prestito finanziario finalizzata all'acquisto del bene, con conseguente obbligazione unica di pagamento del prezzo e dei relativi interessi, frazionata in più rate aventi scadenza periodica; ne consegue l'applicabilità dell'art. 2946 cod. civ., con riferimento alla sorta capitale ed agli interessi. (Cassa con rinvio, App. Milano, 17 Maggio 2002).Cass. civ. n. 12238/2006
L'azione promossa dal lavoratore subordinato ed avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., mentre le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal suddetto riconoscimento si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 cod. civ. . (Cassa con rinvio, Trib. Palermo, 28 Maggio 2003).
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Il diritto al pagamento è senz'altro prescritto. In materia di prescrizione dei contributi dovuti agli enti previdenziali dai liberi professionisti, come già chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione in più pronunce, si applica non già la disposizione dell'art. 2934 del c.c. bensì le norme di cui ai commi 9 e 10 dell’art. 3 della L. n. 335/95 che prevedono un tempo di prescrizione di addirittura di 5 anni, laddove, invece, la disposizione citata del codice civile fissa il tempo in 10 anni. Non rileva, pertanto, il fatto di aver perduto la ricevuta. Se la richiesta di pagamento è intervenuta dopo 16 anni questa è da considerarsi del tutto prescritta.