(massima n. 1)
In tema di custodia di veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo ai sensi del D.P.R. n. 571/1982, il diritto del custode alla liquidazione e al pagamento delle somme dovutegli sorge solo dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero che sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate. Solo da tale momento inizia a decorrere il termine di prescrizione, che č decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., non trovando applicazione il termine breve previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c.