(massima n. 1)
La prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 20 del D.Lgs. n. 472 del 1997, si applica alle sanzioni e agli interessi relativi a obbligazioni tributarie, in luogo della prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., quando le sanzioni e gli interessi sono parte delle imposte non pagate e non impugnate con la cartella di pagamento.