(massima n. 1)
In materia di indennitą fisse spettanti ai giudici di pace, la prescrizione dei crediti si applica in base al termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., e non in base al termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., dato il carattere periodico e continuativo della prestazione, anche se subordinata all'effettiva presenza in servizio.