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Articolo 970 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 28/02/2023]

Prescrizione del diritto dell'enfiteuta

Dispositivo dell'art. 970 Codice Civile

Il diritto dell'enfiteuta si prescrive per effetto del non uso protratto per venti anni [2934](1).

Note

(1) Si tratta del non godimento del fondo, anche qualora sia stato versato il canone e siano stati pagati gli ulteriori altri pesi.
Tale ipotesi difficilmente ricorre nella pratica, dal momento che il canone dovrebbe essere versato a diverso titolo oppure non dovrebbe essere proprio pagato. Quest'ultimo rappresenta, però, un caso di scuola: è difficile che il concedente lasci passare molto tempo senza chiedere la devoluzione (art. 972 del c.c.) per mancato versamento del canone, e attenda un ventennio per riottenere integralmente il suo dominio.

Massime relative all'art. 970 Codice Civile

Cass. civ. n. 782/1989

In tema di enfiteusi, l'uso che impedisce la prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 970 c.c. ricorre non solo se il fondo sia coltivato dall'enfiteuta, direttamente o tramite suoi dipendenti, ma anche in ipotesi di utilizzazione ad opera di terzi purché insediati nel fondo dall'enfiteuta o comunque da lui autorizzati alla coltivazione, mentre si ha non uso solo se via sia stato un abbandono totale del fondo o una radicale dismissione del suo godimento, da ravvisarsi anche quando il terzo che coltivi il fondo sia un occupante abusivo ed abbia agito senza o contro la volontā dell'utilista, il quale sia rimasto inerte di fronte all'illegittima occupazione.

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