(massima n. 1)
In materia di ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, il termine di prescrizione applicabile č quello decennale, conformemente alle disposizioni generali del codice civile (art. 2946 c.c.) relative alle obbligazioni restitutorie derivanti da indebito pagamento.