Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 2376 del 31 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, il termine di prescrizione applicabile č quello decennale, conformemente alle disposizioni generali del codice civile (art. 2946 c.c.) relative alle obbligazioni restitutorie derivanti da indebito pagamento.

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