(massima n. 1)
L'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2946 cod. civ., si prescrive nel termine di dieci anni, a cui resta estraneo il disposto dell'art. 28 della L. n. 689 del 1981, che regolamenta esclusivamente la prescrizione delle sanzioni amministrative eventualmente connesse all'indebita percezione degli aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura.