(massima n. 1)
Il diritto alla riliquidazione degli importi pensionistici, in caso di controversia sull'ammontare del trattamento pensionistico, č soggetto alla prescrizione decennale ordinaria di cui all'art. 2946 cod. civ., e non alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ.