La decisione trae origine da una cartella di pagamento notificata a distanza di anni dalla formazione del credito e riguarda, da un lato, la durata del termine prescrizionale applicabile, dall’altro le condizioni perché un atto notificato possa dirsi effettivamente idoneo a interrompere la prescrizione.
Dalla cartella al giudizio di legittimità
La controversia trae origine dalla notifica, avvenuta il 16 ottobre 2009, di una cartella di pagamento con cui veniva richiesto a un contribuente il versamento del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale riferito all’anno 2007.
Il destinatario dell’atto impugnava la cartella dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Crotone, che tuttavia dichiarava il proprio difetto di giurisdizione. La questione veniva quindi portata davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, la quale riconosceva la giurisdizione del giudice tributario e disponeva la rimessione della causa in primo grado. Nel giudizio riassunto, il giudice di primo grado ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, reputando necessario coinvolgere l’agente della riscossione accanto all’INPS. Ritenendo tardiva tale integrazione, la Commissione Tributaria Provinciale dichiarava l’estinzione del giudizio.
Il contribuente proponeva allora appello, sostenendo di aver adempiuto tempestivamente all’ordine di integrazione e riproponendo, nel merito, le proprie difese, fondate in particolare sulla maturata prescrizione quinquennale del credito e sulla decadenza dell’amministrazione dal potere di riscossione. La CTR accoglieva l’appello, ritenendo che il contraddittorio fosse stato correttamente instaurato e affermando che il credito vantato dall’INPS fosse prescritto. Di conseguenza, annullava la cartella di pagamento.
Contro tale decisione l’INPS proponeva ricorso per cassazione, respinto dalla Suprema Corte.
Prescrizione quinquennale e onere della prova sulla notifica
La Corte di Cassazione affronta sia il tema della prescrizione applicabile al contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, sia quello della validità degli atti interruttivi e del relativo onere probatorio.
Con il primo motivo di ricorso, l’INPS sosteneva che il credito in questione fosse soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione, richiamando l’art. 2946 del c.c. e l’art. 63 della legge n. 833 del 1978. La Corte respinge tale tesi, ribadendo che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3, comma 9, lettera b), della legge n. 335 del 1995, tutte le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, tra cui rientra il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, sono soggette a prescrizione quinquennale.
La Cassazione chiarisce che il termine decennale resta applicabile solo per le contribuzioni anteriori al 1° gennaio 1996 e soltanto in presenza di atti interruttivi o procedure di recupero già avviate secondo la normativa previgente, circostanza assente nel caso concreto. Ne consegue la correttezza della decisione della CTR nel ritenere maturata la prescrizione.
Significativo è il passaggio relativo al secondo motivo di ricorso, con cui l’INPS invocava l’efficacia interruttiva di una raccomandata ricevuta dal contribuente il 18 luglio 2005. Secondo l’Istituto, la semplice prova della consegna del plico avrebbe fatto scattare la presunzione di conoscenza dell’atto, ai sensi dell’art. 1335 del c.c., gravando sul destinatario l’onere di dimostrare che la busta fosse vuota o contenesse un documento diverso.
La Corte precisa che l’onere della prova a carico del contribuente opera solo se l’ente impositore ha effettivamente reso “individuabile” il documento che afferma di aver notificato. Ciò significa che l’ente deve depositare almeno una copia dell’atto e dimostrare che i dati della notificazione consentano di collegare la raccomandata a quello specifico documento.
Nel caso esaminato, la Corte tributaria regionale aveva correttamente rilevato come dall’avviso di ricevimento del 2005 non fosse possibile desumere né l’oggetto né il contenuto della comunicazione. Mancava, in sostanza, qualsiasi collegamento certo tra il documento ricevuto e il credito tributario oggetto della controversia. L’INPS aveva solo affermato che si trattava di una richiesta di pagamento, senza fornire codici identificativi, riferimenti temporali o altri elementi idonei a qualificare l’atto.
Secondo gli Ermellini, in una situazione del genere non può operare la presunzione di conoscenza, né può pretendersi dal contribuente una prova negativa sul contenuto del plico. L’ente impositore, non avendo assolto il proprio onere primario di individuazione dell’atto, non può beneficiare delle regole probatorie di favore.
La pronuncia rafforza la posizione difensiva del contribuente e chiarisce che non è sufficiente produrre una ricevuta di ritorno “anonima” per interrompere la prescrizione. Affinché la notifica produca effetti giuridici, deve sussistere una corrispondenza chiara tra la raccomandata e l’atto impositivo. In mancanza, il tempo continua a decorrere e la pretesa fiscale è destinata a estinguersi. Pertanto, la CTR ha correttamente ritenuto che l’ultimo atto interruttivo valido fosse quello del luglio 2000, con la conseguenza che, alla data di notifica della cartella nel 2009, il credito risultava ormai prescritto.