Cass. civ. n. 2249/2026
La responsabilità dei soci ai sensi dell'art. 2495 c.c., per i debiti della società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, si configura in forza del principio successorio. La riscossione di somme da parte del socio non incide sulla legittimazione processuale né sugli elementi costitutivi del debito, ma è rilevante esclusivamente in fase di riscossione.
Cass. civ. n. 23775/2025
In tema di compravendita, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, compiute nelle forme di cui all'art. 1219, comma 1 cod. civ., costituiscono, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, cod. civ., atti idonei ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, di cui all'art. 1495, comma 3, cod. civ., con l'effetto di determinare l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell'art. 2945, comma 1, cod. civ.
Cass. civ. n. 23702/2025
Il diritto alle progressioni economiche orizzontali si considera prescritto se non adeguatamente censurato nella sede di gravame. La disposizione dell'art. 2945 c.c. riguardante l'interruzione della prescrizione conseguente alla proposizione della domanda giudiziale non prevale quando la decisione di merito si fonda su plurime rationes decidendi, singolarmente idonee a sorreggerla. Qualora una delle rationes decidendi non sia adeguatamente censurata, le altre, anche se oggetto di doglianza, rendono comunque definitiva la decisione.
Cass. civ. n. 22211/2025
La riassunzione del processo interrotto, anche se avvenuta mediante citazione anziché ricorso, è valida se presenta tutti gli elementi idonei a identificare la causa da proseguire. La riassunzione tempestiva produce effetti sufficienti a interrompere il decorso della prescrizione di usucapione ex art. 2945, co. 2, c.c.
Cass. civ. n. 16300/2025
In caso di proposizione della domanda nelle forme del procedimento sommario di cognizione, l'effetto interruttivo della prescrizione non può essere ricollegato al mero deposito del ricorso nella cancelleria ma si produce solo nel momento in cui l'atto introduttivo del giudizio, con la notificazione, perviene a conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario.
Cass. civ. n. 11453/2025
La cancellazione di una società dal registro delle imprese ha effetti costitutivi dell'estinzione irreversibile della stessa, ai sensi dell'art. 2495, comma secondo, c.c., e determina la cessazione della materia del contendere anche nei procedimenti pendenti a carico della società, inclusi quelli relativi a sanzioni amministrative non conseguenti alla commissione di reati.
Cass. civ. n. 10210/2025
Trascorso il quinquennio di validità degli atti tributari rispetto alla cancellazione della società, la legittimazione del liquidatore della società estinta per proporre ricorso per cassazione viene meno, riprendendo pieno vigore la disciplina dell'art. 2495 c.c., con conseguente esclusione di rappresentanza per controversie tributarie riferite alla società cancellata.
Cass. civ. n. 10205/2025
Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione nel Registro delle imprese. Decorso tale termine, il liquidatore della società cancellata non è più legittimato a rappresentare la società nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, riprendendo pieno vigore la disciplina rinveniente dall'art. 2495 c.c.
Cass. civ. n. 9903/2025
La cancellazione della società dal registro delle imprese ha efficacia estintiva ai sensi dell'art. 2495 c.c. e provoca l'interruzione del giudizio. Una società cancellata è priva di titolarità del diritto o del rapporto giuridico dedotto in giudizio, né ha legittimazione processuale attiva o passiva.
Cass. civ. n. 8659/2025
La proposizione dell'azione revocatoria, al fine di garantire la soddisfazione di un diritto di credito, produce, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c., l'effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione di tale diritto, anche se quest'ultimo sia azionato successivamente in autonomo giudizio. Tale effetto deriva dal comportamento univocamente finalizzato a manifestare la volontà di esercitare specificamente il diritto medesimo.
Cass. civ. n. 8208/2025
La disciplina dell'art. 1310, comma 2, c.c., sull'estensibilità dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va completata con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione contenuta nell'art. 2945 c.c., con la conseguenza che l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determinano l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio.
Cass. civ. n. 75/2025
La domanda del convenuto di mero rigetto dell'altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire atto idoneo a interrompere la prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, cod. civ., se tale domanda è volta, in concreto, a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l'accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all'art. 2945, comma 2, cod. civ.
Cass. civ. n. 31435/2024
La richiesta del creditore di rigetto della domanda di accertamento negativo proposta dal presunto debitore ha effetto interruttivo della prescrizione del diritto, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., con gli effetti permanenti di cui all'art. 2945, comma 2, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione alla costituzione dell'agente di riscossione che, nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento e del preavviso di fermo, aveva contestato la domanda avversaria, chiedendone il rigetto, senza avanzare una domanda riconvenzionale di accertamento del proprio credito).
Cass. civ. n. 29554/2024
L'instaurazione del giudizio interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza (anche di rito) che lo definisce, ma - se il processo, terminato con pronuncia declinatoria della competenza (insuscettibile di passaggio in giudicato in senso sostanziale), si estingue per mancata tempestiva riassunzione - viene meno l'unicità del processo e non può prodursi l'effetto sospensivo ex art. 2945, comma 2, c.c., operante solo se l'estinzione viene evitata, e la prescrizione decorre dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio estinto.
Cass. civ. n. 27352/2024
In tema di prescrizione, i singoli atti processuali compiuti nel corso del giudizio non producono alcun effetto interruttivo, salvo che essi presentino i requisiti propri della costituzione in mora.
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L'effetto interruttivo della prescrizione si protrae dalla domanda giudiziale fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo, anche ove essa non decida nel merito ma definisca questioni processuali di carattere pregiudiziale; tale principio trova tuttavia deroga nel caso di estinzione del processo, cosicché tutte le sentenze definitive, una volta passate in giudicato, conservano l'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale, salvo quelle che dichiarano l'estinzione del processo.
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In tema di prescrizione, l'art. 2945, comma 3, c.c. comporta che, in caso di estinzione del processo, il nuovo periodo di prescrizione del diritto azionato inizia a decorrere dall'atto introduttivo, cioè dalla domanda giudiziale e non dagli atti processuali successivi, essendo, altresì, irrilevante che la domanda sia stata diligentemente coltivata fino all'estinzione.
Cass. civ. n. 25171/2024
In tema di prescrizione, gli atti processuali successivi all'atto introduttivo del giudizio, quali le deduzioni difensive, le istanze di merito e le richieste di prove formulate dal difensore, non rientrando tra quelli contemplati dai primi due commi dell'art. 2943 c.c., possono spiegare autonoma efficacia interruttiva, ai sensi dell'art. 2945, comma 3, c.c., solo ove presentino i connotati dell'atto di costituzione in mora, che, a norma del quarto comma del citato art. 2943 c.c., deve contenere una manifestazione scritta di esercizio e di tutela del diritto da parte del creditore, comunicata personalmente al debitore.
Cass. civ. n. 24212/2024
In materia di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente derivante dalla notificazione di un atto giudiziario permane sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, anche se la sentenza non decide nel merito, ma risolve questioni processuali pregiudiziali, come l'incompetenza territoriale. L'effetto sospensivo, previsto dall'art. 2945, comma 2, cod. civ., viene meno solo in caso di estinzione del processo.
Cass. civ. n. 10639/2024
In caso di estinzione della società contribuente anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, le eccezioni concernenti la violazione del contraddittorio endoprocedimentale di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 sono proponibili unicamente dai soci successori della società e non anche dall'ex liquidatore, al quale l'avviso di accertamento è stato notificato al fine di far valere la sua responsabilità, ai sensi degli artt. 2945 c.c. e 36 del d.P.R. n. 602 del 1973.
Cass. civ. n. 34532/2023
La presentazione dell'istanza di ammissione del credito al passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina l'interruzione della prescrizione del credito medesimo, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, in applicazione del principio fissato dall'art. 2945 c.c., comma 2. (Nel caso in esame, per la S.C., il ricorrente precisa solo la data del completamento della liquidazione dell'attivo. Ai fini dell'autosufficienza del motivo, tuttavia, il ricorrente avrebbe dovuto precisare quando si è avuta la chiusura della procedura fallimentare, perchè fino a quella data il termine di prescrizione è rimasto sospeso ai sensi dell'art. 2945 c.c., comma 2. Dunque l'esito decisorio è imprescindibilmente condizionato da questa evenienza, che pertanto il ricorrente doveva necessariamente precisare ai fini dell'autosufficienza del motivo. In mancanza, il motivo è inammissibile).
Cass. civ. n. 25928/2023
L'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. determina l'estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione, di cui agli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c., nei confronti del litisconsorte necessario, purché essa avvenga nel corso del medesimo giudizio in cui si era verificata l'originaria pretermissione, non potendo tale effetto essere recuperato ex post a seguito di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. da parte del litisconsorte medesimo, dal momento che questa produce solo l'effetto di consentire il riesame della vicenda a contraddittorio integro, senza alcuna incidenza sulla prescrizione.
Cass. civ. n. 16470/2023
La richiesta del convenuto di mero rigetto dell'altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943 cod. civ., secondo comma, in quanto, in concreto, sia volta a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l'accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all'art. 2945 cod. civ., secondo comma.
Cass. civ. n. 4676/2023
Con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, il creditore esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c. e tale interruzione produce effetti permanenti e non istantanei ex art. 2945 c.c., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna; dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione decorre poi l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c..
Cass. civ. n. 41386/2021
Ai fini dell'interruzione della prescrizione ai sensi degli artt. 2943, comma 4, e 2945, comma 1, c.c., il tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso, documentato da verbale di "pignoramento negativo", costituisce idoneo atto di esercizio del credito, a condizione che l'attività all'uopo effettuata dall'ufficiale giudiziario (accesso, ostensione del titolo esecutivo e del precetto, ricerca dei beni, ecc.) sia conosciuta o conoscibile dal debitore e, dunque, che la stessa si svolga almeno in presenza dei soggetti di cui all'art. 139 c.p.c. ed in luogo appartenente alla sfera giuridica del debitore stesso, nei termini di cui all'art. 513 c.p.c.
Cass. civ. n. 25014/2021
In caso di estinzione del processo tributario dovuta all'omessa riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio, la regola generale dell'art. 2945, comma 3, c.c., non trova applicazione e il termine di prescrizione della pretesa fiscale decorre dalla data di scadenza del termine utile per la (non attuata) riassunzione. Le ragioni della mancata applicazione della predetta regola generale sono le seguenti: a) la natura impugnatoria del processo tributario e la natura amministrativa, e non processuale, dell'atto impositivo, con la conseguente definitività di questo per effetto dell'estinzione del giudizio di impugnazione di esso proposto dal contribuente; b) l'irrazionalità della soluzione opposta, atteso che essa farebbe decorrere la prescrizione a carico dell'amministrazione finanziaria da una data (l'introduzione del giudizio) antecedente alla definitività dell'atto impositivo, con la paradossale conseguenza che il titolo dell'imposizione potrebbe risultare ineseguibile (perché estinto per prescrizione) ancor prima di essere divenuto definitivo; c) l'insussistenza, nel processo tributario, della "ratio" dell'art. 2945, comma 3, c.c., atteso che, data la natura impugnatoria di tale processo, e per la definitività che assume l'atto impositivo per effetto dell'estinzione nel caso di mancata riassunzione, è il solo contribuente ad avere interesse alla riassunzione, con la conseguenza che, qualora si applicasse la regola generale dell'art. 2945, comma 3, c.c., l'eliminazione dell'effetto sospensivo della prescrizione in pendenza del processo tributario, che poi si estingua per la mancata riassunzione, opererebbe a favore della parte processuale (il contribuente) che, mostrando disinteresse per la coltivazione del giudizio, ha consentito che l'atto impugnato divenisse definitivo. Né a tale soluzione può opporsi il regime della riscossione frazionata in pendenza di giudizio, a norma dell'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che: se è prevista (sentenze intermedie favorevoli all'amministrazione finanziaria), essa non realizza in via definitiva la pretesa tributaria, ma opera sul piano meramente anticipatorio e interinale degli effetti di un accertamento giudiziale ancora "in itinere"; se non è prevista (sentenza intermedie favorevoli al contribuente), sussiste un impedimento di diritto alla realizzazione della pretesa tributaria, con il conseguente mancato decorso, per regola generale, del termine prescrizionale.
Cass. civ. n. 8217/2021
In tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito formulata dal fideiussore, attribuendo efficacia "interruttiva-sospensiva" a due procedure esecutive, per essere la prima ancora pendente e la seconda "fisiologicamente" conclusa con la distribuzione del ricavato). (Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 28/02/2019).
Cass. civ. n. 12239/2019
In tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato dall'atto di pignoramento si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, in caso contrario, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto prescritto il credito azionato in una procedura esecutiva immobiliare, sul presupposto che, essendosi quest'ultima estinta per l'omessa rinnovazione della trascrizione del pignoramento ai sensi dell'art. 2668 ter c.c., all'atto introduttivo della stessa dovesse riconoscersi efficacia interruttiva istantanea - e non già permanente - della prescrizione). (Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 18/07/2017).
Cass. civ. n. 20308/2018
L'effetto interruttivo permanente della prescrizione si determina anche nel caso di proposizione di un giudizio successivamente estinto nel corso del quale sia stata pronunciata sentenza non definitiva di merito, dovendosi ritenere tale ogni decisione che abbia risolto talune questioni sollevate dalle parti in ordine all'oggetto della domanda. (Nella specie, la S.C., in un giudizio avente ad oggetto l'opposizione alla stima di indennità dovute per occupazione ed espropriazione immobiliare, ha ritenuto interrotto il termine di prescrizione dalla proposizione di una precedente domanda fino al passaggio in giudicato della sentenza non definitiva con la quale, in un giudizio in seguito estinto, era stata accertata la mancata emissione del decreto di espropriazione, afferendo tale presupposto non già alla mera proponibilità dell'azione, bensì al suo accoglimento e, quindi, alla sussistenza del diritto).
Cass. civ. n. 21201/2017
L'estinzione del processo (sia stata o meno dichiarata dal giudice) elimina l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., ma non incide sull'effetto interruttivo istantaneo della medesima, comunque prodottosi, con la conseguenza che la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di detta domanda.
Cass. civ. n. 3741/2017
L'atto di precetto, contenendo un'intimazione ad adempiere rivolta al debitore (con conseguente sua messa in mora), produce un effetto interruttivo della prescrizione del relativo diritto di credito a carattere istantaneo, sicché, verificatosi tale effetto, inizia a decorrere, dalla data della sua notificazione, un nuovo periodo di prescrizione (artt. 2943, comma 3, e 2945, comma 1, c.c.), mentre l'atto di pignoramento determina un effetto tanto interruttivo quanto sospensivo della prescrizione stessa, giusta il disposto dell'art. 2943, comma 1, c.c., poiché ad esso consegue l'introduzione di un giudizio di esecuzione tutte le volte in cui risulti notificato regolarmente al debitore.
Cass. civ. n. 23502/2016
In caso di estinzione del processo tributario dovuta ad omessa riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio, non trova applicazione la regola generale dettata dall'art. 2945, comma 3, c.c. ed il termine di prescrizione della pretesa fiscale decorre dalla data di scadenza del termine utile per la (non attuata) riassunzione, giacché solo da tale momento l'atto impositivo diviene definitivo, mentre, ove venisse meno l'effetto sospensivo previsto dall'art. 2945, comma 2, c.c., la prescrizione maturerebbe anteriormente a tale definitività in favore dell'unica parte processuale (il contribuente) interessata alla riassunzione, proprio al fine di evitare che l'atto impugnato diventi definitivo.
Cass. civ. n. 23867/2015
L'art. 2945, comma 3, c.c., che prevede, per il solo caso di estinzione del processo, il venir meno dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione durante il corso del giudizio, trova applicazione, per identità di "ratio", anche nel caso di rinuncia alla domanda cui segua una sentenza di cessazione della materia del contendere, trattandosi di pronunzia inidonea ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere.
Cass. civ. n. 20176/2013
L'interruzione del termine di prescrizione, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, ha effetti permanenti fino all'acquisto dell'efficacia di giudicato da parte del decreto, per mancata tempestiva opposizione, anche nel caso in cui il decreto ingiuntivo sia stato dichiarato provvisoriamente esecutivo fin dalla sua emissione.
Cass. civ. n. 13438/2013
La mera proposizione, da parte del debitore, di una citazione in revocazione ex art. 395, n. 3, cod. proc. civ. non impedisce il passaggio in giudicato, ex art. 324 cod. proc. civ., della sentenza impugnata, sicché termina l'effetto interruttivo permanente della prescrizione prodotto dalla notificazione dell'atto introduttivo del corrispondente giudizio. Tuttavia, se il creditore convenuto in revocazione si costituisce formulando una domanda comunque tendente all'affermazione del proprio diritto (ed in tale categoria va ricompresa certamente anche la mera richiesta di rigetto della revocazione) compie un'attività processuale rientrante nella fattispecie astratta prevista dal secondo comma dell'art. 2943 cod. civ.; e, quindi, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma, cod. civ., la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il relativo procedimento.
Cass. civ. n. 6293/2007
Agli atti introduttivi del giudizio va riconosciuta efficacia permanente fino alla data in cui intervenga una sentenza, che pur risolvendo questioni processuali, come quella attinente alla giurisdizione, sia suscettibile di passare in giudicato, precludendo l'esame della stessa questione da parte di qualsiasi altro giudice, non rilevando che successivamente il giudizio di merito, trattenuto in rinvio in attesa della decisione sulla giurisdizione, sia dichiarato estinto.
Cass. civ. n. 24808/2005
Il principio fissato dall'art. 2945 c.c. - secondo il quale l'interruzione della prescrizione per effetto di domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio - trova deroga solo nel caso di estinzione del processo, e pertanto resta applicabile anche nell'ipotesi in cui detta sentenza non decida nel merito ma definisca eventuali, questioni processuali di carattere pregiudiziale; ne consegue che deve riconoscersi alla domanda giudiziale l'effetto interruttivo protratto di cui all'art. 2945 c.c. anche nell'ipotesi in cui il giudizio si concluda con una sentenza che dichiari l'improponibilità della domanda.
Cass. civ. n. 13081/2004
Sia con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, sia con la comparsa di risposta all'opposizione, l'opposto esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 primo e secondo comma c.c. ; tale interruzione ha effetti permanenti (e non meramente istantanei ) ex art. 2945, secondo comma, c.c., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna. Dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione ovvero del decreto decorrerà poi l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c.
Cass. civ. n. 11919/2003
La disposizione dettata dal secondo comma dell'art. 2945 c.c., intesa a non far correre la prescrizione nel tempo richiesto per la realizzazione del diritto in via giurisdizionale, non può trovare applicazione quando lo stesso creditore, dopo aver proposto in giudizio una determinata domanda, la abbandoni, così impedendo che intervenga, sulla domanda stessa, la sentenza definitiva da cui possa iniziare il nuovo periodo di prescrizione previsto dalla legge, senza che possa rilevare che il giudizio prosegua e giunga a definizione relativamente ad altre e diverse pretese avanzate contestualmente a quella abbandonata. (In applicazione ditale principio di diritto la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito, che aveva correttamente ritenuto, in una causa di ripetizione di somme indebitamente riscosse dall'INPS, che il diritto agli interessi moratori fosse diritto autonomo, come tale necessitante di una autonoma domanda, e che, in caso di mancata riproposizione di tale domanda in appello, per il combinato disposto degli artt. 329 e 346 c.p.c., essa dovesse presumersi rinunciata, con il conseguente venir meno dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione per tutta la durata del giudizio ed il permanere della sola interruzione istantanea della prescrizione prodotta dalla proposizione della domanda giudiziale).
Cass. civ. n. 11016/2003
In caso di estinzione del processo, di norma solo l'atto introduttivo del giudizio ha efficacia interruttiva istantanea della prescrizione, che ricomincia a decorrere dalla data di tale atto, non avendo efficacia interruttiva le attività processuali svolte nei processo estinto. tuttavia, all'interno di un processo poi estinto può esplicare efficacia interruttiva della prescrizione il singolo atto processuale qualora esso esprima al contempo anche un contenuto sostanziale, essendo espressione di un comportamento inequivoco del creditore volto a far valere il proprio diritto e tale da comportare la costituzione in mora del debitore.
Cass. civ. n. 10480/2002
In tema di prescrizione nel caso di estinzione del processo, il nuovo periodo di prescrizione, relativa al diritto dedotto in giudizio, inizia a decorrere, a norma dell'art. 2945, comma terzo, c.c., dall'atto introduttivo del giudizio, ovvero dalla domanda proposta in corso di causa, e non anche da uno degli atti processuali successivi, quali le deduzioni difensive, le istanze di merito e le richieste di prove formulate dal difensore.
Cass. civ. n. 4203/2002
Il precetto, non costituendo atto diretto alla instaurazione di un giudizio, interrompe la prescrizione senza effetti permanenti, ed il carattere solo istantaneo dell’efficacia interruttiva sussiste anche nel caso in cui, dopo la notificazione del precetto, l’intimato abbia proposto opposizione, tuttavia, efficacia interruttiva permanente della prescrizione va riconosciuta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2943, primo comma, e 2945, secondo comma, c.c., all’atto con il quale viene iniziata la procedura esecutiva, e tale effetto si protrae sino al momento in cui detta procedura giunga ad uno stadio che possa considerarsi l’equipollente di ciò che l’art. 2945, secondo comma, cit., individua, per la giurisdizione cognitiva, nel passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ossia allorché il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente l’attuazione coattiva del suo diritto, ovvero quando la realizzazione della pretesa esecutiva non sia stata conseguita per motivi diversi dalla estinzione del processo, quali, ad esempio, la mancanza o l’insufficienza del ricavato della vendita, la perdita successiva del bene pignorato e simili.
Cass. civ. n. 8136/2001
La disciplina dell'art. 1310, secondo comma c.c., sull'estensibilità dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali va completata con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione contenuta nell'art. 2945 c.c., con la conseguenza che l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determina l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio.
Cass. civ. n. 7270/2000
L'effetto interruttivo permanente dipende dall'atto introduttivo e dal successivo giudizio a norma dell'art. 2945, secondo comma non dev'essere necessariamente eccepito dalla parte interessata. Infatti in tal caso l'effetto interruttivo costituisce un effetto
ex lege della domanda e del successivo giudizio, con la conseguenza che è la parte che eccepisce la prescrizione che deve provare l'avvenuto decorso del tempo senza calcolare a questo fine anche il tempo del giudizio.
Cass. civ. n. 5961/2000
Nell'ipotesi di revoca tacita della costituzione di parte civile a norma dell'art. 102 dell'abrogato codice di procedura penale per allontanamento dall'udienza od omessa presentazione delle conclusioni, trova applicazione, per quanto attiene alla prescrizione dell'azione civile per il risarcimento del danno e le restituzioni, la disposizione dell'art. 2945 comma terzo c.c. che esclude l'effetto interruttivo permanente della prescrizione, stabilendo che il nuovo periodo prescrizionale riprende a decorrere dalla data dell'atto interruttivo.
Cass. civ. n. 14243/1999
L'effetto interruttivo della prescrizione derivante dalla domanda giudiziale, purché idonea ad instaurare un valido rapporto processuale, perdura fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva del giudizio, non solo in merito, ma anche su questioni pregiudiziali di rito (giurisdizione, competenza, difetto di presupposti processuali), ovvero preliminari di merito (prescrizione), in quanto anch'essa suscettibile di passare in giudicato in senso formale.
Cass. civ. n. 2417/1999
La prescrizione di un diritto non corre per tutta la durata del processo, necessaria per farlo valere, ma soltanto se questo è definito con sentenza, mentre, se si estingue, l'atto introduttivo ha soltanto efficacia interruttiva istantanea, e la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di tale atto, non avendo efficacia interruttiva alcuna gli atti processuali successivi compiuti nel processo estinto; invece la riassunzione del processo dinanzi al giudice competente è atto processuale idoneo ad interrompere istantaneamente la prescrizione perché, esprimendo la volontà di far valere il diritto e menzionandone la causa e l'ammontare, è equipollente ad un atto di costituzione in mora.
Cass. civ. n. 9400/1997
Poiché il protraentesi effetto interruttivo della prescrizione, previsto dall'art. 2945 secondo comma c.c., consegue anche ad una sentenza di rito, in quanto, anche se con essa è stata dichiarata la nullità del processo, il rapporto processuale si è comunque instaurato — come nel caso in cui non sia rispettato il termine a comparire cui è atto riassuntivo non rispetta il termine a comparire, il processo non è dichiarato estinto in mancanza della costituzione del convenuto e nella relativa eccezione — è solo dal passaggio in giudicato della sentenza che riprende a decorrere il termine prescrizionale.
Cass. civ. n. 11318/1996
L'estinzione del processo (sia o meno dichiarata dal giudice) elimina l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2945 comma 2 c.c., ma non incide sull'effetto interruttivo istantaneo della medesima, con la conseguenza che la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di detta domanda.
Cass. civ. n. 12422/1995
Ove, nel corso del giudizio di merito, sia pronunciata sentenza su una querela di falso, tale pronuncia, anche se passata in giudicato, non costituisce una sentenza idonea a definire il giudizio ai sensi dell'art. 2945 comma secondo c.c.. in ragione della autonomia del giudizio di falso rispetto a quello di merito. Ne consegue che, estintosi il giudizio di merito, il nuovo periodo di prescrizione comincia a decorrere non dal passaggio in giudicato della sentenza che statuisce sul falso, ma dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
Cass. civ. n. 10055/1995
L'art. 2945, secondo comma, c.c. attribuisce alla domanda giudiziale effetto interruttivo permanente della prescrizione fin quando il rapporto processuale derivante dall'originario atto di citazione sia mantenuto in vita, negli eventuali diversi gradi in cui il processo si può articolare, mediante la notificazione di atti idonei a determinare l'instaurazione di altrettanti gradi di giudizio. Pertanto, tale effetto non si protrae fino alla data di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per falsità della relazione di notifica, atteso che tale falsità comporta la inesistenza della notifica e conseguentemente l'inesistenza dell'ulteriore rapporto processuale (solo apparentemente) instaurato con tale notifica ed il relativo accertamento è necessario, quindi, non per definire processualmente un rapporto (di impugnazione) mai venuto in essere; bensì al solo fine di accertare,
ex tunc, la mancanza di litispendenza.
Cass. civ. n. 7407/1992
Anche nel caso in cui il processo si estingua perché non è stato tempestivamente riassunto davanti al giudice indicato come competente nella sentenza che ha dichiarato l'incompetenza del giudice adito (art. 50 c.p.c.), non si verifica l'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione, secondo il principio stabilito dal secondo comma dell'art. 2945 c.c., ma solo l'effetto interruttivo-istantaneo prodotto dall'atto con cui è stato iniziato il giudizio (con la conseguenza che la prescrizione incomincia a decorrere dalla data di questo atto), ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, che pone una eccezione alla regola generale del precedente comma, applicabile in tutti i casi di estinzione, tra i quali rientrano quelli in cui alla sentenza, ancorché definitiva del giudizio davanti al giudice adito deve seguire la prosecuzione del processo, pena la sua estinzione.
Cass. civ. n. 4108/1981
La notificazione della sentenza di primo grado e la proposizione del gravame, quale strumento d'impulso processuale per insistere in domande già in primo grado avanzate, non rientrano fra gli atti interruttivi della prescrizione contemplati dai primi due commi dell'art. 2943 c.c. (domanda introduttiva del giudizio e domanda proposta nel corso di un giudizio già pendente), e, pertanto, nel caso di estinzione del procedimento, possono spiegare autonoma efficacia interruttiva della prescrizione stessa, ai sensi dell'art. 2945 terzo comma c.c. solo quando abbiano i connotati dell'atto di costituzione in mora, a norma del quarto comma del citato art. 2943 c.c., e, cioè, integrino una manifestazione scritta di esercizio e di tutela del diritto da parte del creditore, comunicata personalmente al debitore.