(massima n. 1)
In tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo quanto all'imposta di registro l'espresso disposto dell'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e quanto alle altre imposte dirette l'applicabilitą dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicare l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.