(massima n. 1)
La prescrizione dell'azione per la riliquidazione dei ratei pensionistici, derivante dall'indebita trattenuta del contributo di solidarietà, è soggetta alla prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., poiché il credito non è liquido ed esigibile finché non si risolve la questione della legittimità della trattenuta.