(massima n. 1)
La Corte di cassazione ha escluso, in proposito, che debba ritenersi abnorme il provvedimento con cui il GIP, investito di una richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., abbia invece disposto l’archiviazione per infondatezza della notitia criminis, e in particolare per non essere il fatto previsto dalla legge come reato (Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 13 settembre-7 ottobre 2019, n. 41104).Nel caso opposto in cui il pubblico ministero abbia richiesto l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, la giurisprudenza di legittimità – come esattamente osservato dal rimettente – appare invece compatta nel non riconoscere al GIP la possibilità di accogliere la richiesta sotto il diverso profilo della particolare tenuità del fatto di reato, comunque ritenuto sussistente; dovendo anzi un tale provvedimento ritenersi nullo.
Già in una pronuncia del 2016 la Corte di cassazione è pervenuta a tale soluzione, in accoglimento di un ricorso promosso da una persona indagata contro un’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità dell’offesa pronunciata in esito all’udienza ex art. 409, comma 2, cod. proc. pen. Il giudice di legittimità ha, in particolare, ritenuto che l’archiviazione per particolare tenuità del fatto deve essere necessariamente preceduta, ai sensi dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., da una conforme richiesta del pubblico ministero, la quale deve essere portata a conoscenza della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa (quest’ultima anche laddove non ne abbia fatto esplicita richiesta ai sensi dell’art. 408, comma 2, cod. proc. pen.), in modo che, all’eventuale udienza in camera di consiglio, il contraddittorio fra le parti possa svolgersi proprio su tale questione (sentenza n. 36857 del 2016).
Tale principio di diritto è stato poi confermato in varie altre pronunce della Cassazione, originate da ricorsi promossi ora dalla persona sottoposta a indagini (sentenze n. 6959 del 2018 e n. 40293 del 2017), ora dalla persona offesa (sezione sesta penale, sentenza 14 febbraio-7 marzo 2018, n. 10455), con la precisazione che l’invito del giudice alle parti a prendere in esame anche la possibilità di un’archiviazione per particolare tenuità del fatto, rivolto oralmente nel corso dell’udienza camerale disposta a seguito dell’opposizione alla richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, non può considerarsi equipollente alla richiesta del pubblico ministero ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. (sentenza n. 6959 del 2018). In ciascuna di tali pronunce si è inoltre ribadita la cogenza dello schema procedimentale ordinario, che il GIP è tenuto a seguire nel caso in cui non condivida la valutazione del pubblico ministero di infondatezza della notizia di reato: il GIP dovrà restituire gli atti al pubblico ministero ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 409 cod. proc. pen., affinché compia nuove indagini, formuli l’imputazione, ovvero valuti la possibilità di richiedere egli stesso l’archiviazione per particolare tenuità del fatto con le modalità previste dall’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., informando così le parti di tale possibile esito processuale e consentendo loro di esercitare la pienezza del contraddittorio su questo specifico profilo.