(massima n. 1)
In materia di crediti erariali, la prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. si applica in assenza di disposizioni contrarie. La mancata impugnazione della cartella di pagamento non converte il termine di prescrizione in quello ordinario decennale, tranne nel caso di intervenuto titolo giudiziale definitivo.