(massima n. 1)
In materia di previdenza obbligatoria gestita da enti previdenziali privatizzati, la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. si applica alle azioni di recupero delle somme indebitamente trattenute a titolo di contributo di solidarietà. La differenza tra l'importo pensionistico liquidato e quello richiesto non può essere considerata "pagabile" fino alla rimozione dell'illegittimità del prelievo, rendendo inapplicabile la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 cod. civ.