Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 20694 del 25 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ambito della previdenza obbligatoria, gestita da enti previdenziali privatizzati, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 cod. civ. si applica solo ai ratei di pensione gią maturati, liquidi ed esigibili. Quando invece sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico a causa di trattenute indebite, si applica l'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ.

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