(massima n. 1)
Nell'ambito della previdenza obbligatoria, gestita da enti previdenziali privatizzati, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 cod. civ. si applica solo ai ratei di pensione gią maturati, liquidi ed esigibili. Quando invece sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico a causa di trattenute indebite, si applica l'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ.