(massima n. 1)
La contestazione sulla legittimitą di trattenute operate sulla pensione (ad esempio, contributi di solidarietą) non riguarda la riliquidazione del trattamento pensionistico, ma concerne un'indebita trattenuta, per la quale si applica la prescrizione decennale ordinaria di cui all'art. 2946 c.c., e non quella quinquennale prevista per i ratei arretrati di pensione.