Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 21200 del 24 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il diritto al risarcimento del danno differenziale da malattia professionale si prescrive in dieci anni, con decorrenza dal momento in cui il lavoratore ha certezza dell'esistenza della malattia o della sua conoscibilitą.

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