Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 30759 del 22 novembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il diritto del Fallimento alla restituzione dei frutti si prescrive nel termine ordinario di dieci anni di cui all'art. 2946 c.c. e decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accoglie la domanda di revoca dell'atto impugnato, trattandosi di pronuncia costitutiva i cui effetti si producono solo con la definitivitą delle relative statuizioni.

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