(massima n. 1)
Il diritto del Fallimento alla restituzione dei frutti si prescrive nel termine ordinario di dieci anni di cui all'art. 2946 c.c. e decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accoglie la domanda di revoca dell'atto impugnato, trattandosi di pronuncia costitutiva i cui effetti si producono solo con la definitivitą delle relative statuizioni.