(massima n. 1)
La prescrizione decennale prevista dagli artt. 2033 e 2946 c.c. si applica all'azione di ripetizione di indebito del datore di lavoro per ottenere la restituzione di somme corrisposte al lavoratore in maniera indebita, non trattandosi di un'inadempienza contrattuale ma di indebita percezione.