(massima n. 1)
Quando l'importo del trattamento pensionistico č in contestazione, il diritto alla riliquidazione delle pensioni e al recupero delle somme illegittimamente trattenute non č soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 codice civile, ma alla prescrizione decennale di cui all'art. 2946 codice civile.