(massima n. 1)
La consegna di aliud pro alio non č soggetta ai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 cod. civ., applicabili alle azioni di garanzia per vizi e mancanza di qualitą. Invece, trova applicazione l'ordinaria azione di risoluzione o di inadempimento contrattuale ex art. 1453 cod. civ., soggetta al termine di prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 cod. civ.