(massima n. 1)
In tema di impugnazione di intimazione di pagamento per la riscossione di tributi, il termine di prescrizione applicabile ai crediti erariali per la riscossione di tributi quali IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI č quello ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c., e non il termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c., poiché l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, senza legami con i precedenti pagamenti.