Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 15142 del 31 maggio 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

I poteri inerenti al diritto di proprietā, incluso quello di esigere il rispetto delle distanze, non si estinguono per il decorso del tempo, salvi gli effetti dell'usucapione del diritto a mantenere la costruzione di distanza inferiore a quella legale: ne consegue che anche la domanda volta ad ottenere il rispetto delle distanze legali č imprescrittibile, trattandosi di azione reale modellata sullo schema dell'"actio negatoria servitutis", rivolta non ad accertare il diritto di proprietā dell'attore, ma a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietā suscettibili di dar luogo a servitų. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 29/03/2016).

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