Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 14737 del 1 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il credito erariale per la riscossione dell'imposta, a seguito di accertamento divenuto definitivo, è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c., e non al termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., atteso che la prestazione tributaria non può considerarsi periodica in quanto derivante da una nuova e autonoma valutazione dei presupposti impositivi per ciascun anno d'imposta.

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