(massima n. 1)
Il credito erariale per la riscossione dell'imposta, a seguito di accertamento divenuto definitivo, è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c., e non al termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., atteso che la prestazione tributaria non può considerarsi periodica in quanto derivante da una nuova e autonoma valutazione dei presupposti impositivi per ciascun anno d'imposta.