Cassazione civile Sez. III sentenza n. 27015 del 14 settembre 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

La legge che modifica il termine di prescrizione di un diritto, in assenza di apposita disciplina transitoria, č applicabile anche ai diritti gią sorti al momento della sua entrata in vigore (e non ancora estinti) ove preveda un termine pił lungo del precedente e non anche se ne introduca uno pił breve, tenuto conto che il principio di irretroattivitą non osta all'applicazione della legge sopravvenuta ai rapporti sorti anteriormente che non abbiano ancora esaurito i loro effetti, ma soltanto all'elisione degli effetti gią verificatisi o in corso di verificazione.

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