(massima n. 1)
La decadenza dal potere impositivo per omessa notifica dell'avviso di accertamento deve essere impugnata con riferimento all'atto impositivo stesso. Il credito erariale per imposte quali Irpef, Irap, Iva e canone RAI si prescrive nel termine ordinario decennale previsto dall'art. 2946 cod. civ., non applicandosi il termine quinquennale ex art. 2948 cod. civ.