(massima n. 1)
In tema di Irpef, Irap, IVA e canone rai, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello ordinario, e la conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non operando l'estinzione per decorso quinquennale, prevista dall'art. 2948, primo comma, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.