(massima n. 1)
I terreni di proprietą privata gravati da diritti di uso civico, al di fuori dei casi di applicabilitą dell'art. 4 del D.P.R. n. 327 del 2001, possono essere assoggettati a procedura di espropriazione per pubblica utilitą senza un preventivo provvedimento di sdemanializzazione o autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso dell'autoritą competente; in tali ipotesi i diritti di uso civico si trasformano in diritti di credito all'indennizzo spettante per l'espropriazione, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale dall'intervenuta conclusione della procedura espropriativa ex art. 2946 cod. civ.