(massima n. 1)
In materia di previdenza obbligatoria gestita dagli enti previdenziali privatizzati, ove vi sia contestazione sull'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi č soggetto alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c., e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c. o dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129.