Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9753 del 7 ottobre 1988

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di rapina impropria l'elemento dell'immediatezza tra violenza o minaccia e sottrazione, indicato nel secondo comma dell'art. 628 del codice penale, va riferito alle nozioni di flagranza e quasi flagranza. Pertanto ai fini della sussistenza del reato è essenziale non tanto accertare se tra lo spossessamento e la violenza o minaccia adoperata sia trascorso un certo tempo determinato, bensì valutare se tra i due momenti vi sia una evoluzione cronologica che si sia sviluppata con continuità, senza interruzione di tempo.

(massima n. 2)

È ravvisabile tentativo di rapina impropria quando l'agente, dopo aver tentato di sottrarre la cosa altrui, usi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità, mentre sussiste rapina impropria consumata ove la violenza o la minaccia siano poste in essere immediatamente dopo la sottrazione.

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