Cassazione penale Sez. II sentenza n. 36926 del 31 luglio 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di rapina, la circostanza aggravante speciale delle pił persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, non rilevando che la persona offesa abbia percepito o meno la presenza anche di un secondo soggetto poiché la "ratio" dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, ma piuttosto dalla maggiore potenzialitą criminosa correlata all'oggettiva compresenza di pił persone nel luogo del delitto.

(massima n. 2)

L'aggravante delle pił persone riunite ha natura oggettiva concernendo le modalitą dell'azione e, pertanto, si comunica ai correi non presenti nel luogo di consumazione del reato se gli stessi erano a conoscenza del fatto che il reato sarebbe stato consumato da pił persone riunite o se per colpa ignoravano tale circostanza.

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