Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9394 del 5 luglio 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Il requisito dell'integralità del risarcimento nel delitto di rapina va verificato in funzione del duplice oggetto della condotta dell'agente in relazione all'interesse protetto dalla norma di cui all'art. 628 c.p. e quindi deve comprendere oltre il danno cagionato contro il patrimonio dall'azione diretta all'impossessamento della cosa anche quello fisico o morale, prodotto alla incolumità personale od alla libertà individuale della persona offesa. Ne consegue che si rinviene il difetto di motivazione sul punto relativo all'applicazione dell'attenuante del risarcimento allorché il giudice di merito si riferisca soltanto all'atteggiamento remissivo o di rinuncia al risarcimento dell'avente diritto, senza procedere alla verifica obiettiva dell'integralità dell'offerta risarcitoria, in quanto la rinuncia ai danni non implica ravvedimento del reo e non può costituire la riparazione del danno.

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