Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7379 del 29 maggio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

È inammissibile il concorso delle due ipotesi di rapina, propria e impropria, le quali si comportano rispetto alla tutela dello stesso bene come mezzi diversi per un medesimo scopo. In conseguenza se si usa violenza o minaccia per sottrarre una cosa mobile altrui e, subito dopo la violenta sottrazione si usa ancora violenza o minaccia per assicurarsene il possesso o per procurare a sé o ad altri l'impunità, il delitto di rapina resta unico. La condotta violenta o minacciosa rivolta ad assicurare il possesso ovvero a garantire la impunità manca di una propria tipicità se la sottrazione è già stata violenta, dato che per la rapina impropria è necessario che la sottrazione non sia stata violenta perché viceversa viene a mancare un requisito necessario per la sua configurabilità. Se, però, l'agente commette altri fatti — reati per assicurarsi l'impossessamento o l'impunità, al di fuori della condotta tipica della rapina impropria e dopo la rapina propria, essi restano a carico dell'agente medesimo e non vengono assorbiti dalla rapina. (Fattispecie di inseguimento dei rapinatori ed esplosione di colpi di arma da fuoco di costoro contro gli inseguitori, fatto, per il quale, non è stato ritenuto il concorso tra rapina propria e rapina impropria).

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