Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10788 del 27 luglio 1990

(2 massime)

(massima n. 1)

Il delitto di sequestro di persona concorre con quello di rapina quando la privazione della libertą personale della vittima di quest'ultimo reato si sia protratta anche dopo l'avvenuto impossessamento, ma per un tempo apprezzabile e senza necessitą ai fini della consumazione del delitto di rapina.

(massima n. 2)

Il delitto di sequestro di persona concorre con quello di rapina quando la privazione della libertą personale della vittima di quest'ultimo reato si sia protratta anche dopo l'avvenuto impossessamento, ma per un tempo apprezzabile e senza necessitą ai fini della consumazione del delitto di rapina.

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