Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1176 del 10 gennaio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di rapina, configura l’elemento materiale della “violenza alla persona” il frapporre un ostacolo alla libertà di locomozione della vittima, che marci alla guida di un veicolo, onde costringerla ad arrestare la marcia per sottrarle una cosa mobile. (Fattispecie nella quale l’imputato, in concorso con altro soggetto giudicato separatamente, si era gettato, a bordo di un ciclomotore, dinanzi all’autovettura guidata dalla p.o., costringendola ad arrestare la marcia per evitare l’impatto, ed avere approfittato di ciò per sottrarle la borsa).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.