Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8773 del 28 luglio 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

La locuzione «pił persone», usata dal legislatore penale al n. 1 del terzo comma dell'art. 628 c.p. — rapina aggravata dalla violenza o minaccia commessa da pił persone riunite — esprime il concetto di pluralitą, che sussiste anche nel caso di due persone soltanto. Tale circostanza aggravante, che costituisce eccezione al disposto dell'art. 112 n. 1 c.p., esclude l'applicazione della circostanza aggravante comune prevista dalla norma citata, in applicazione del principio genus per speciem derogatur, sancito dall'art. 15 c.p.

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