Cassazione penale Sez. II sentenza n. 11983 del 9 settembre 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di rapina, sussiste l'ingiustizia del profitto anche quando la condotta d'impossessamento della cosa altrui, di valore non penalmente trascurabile, sia attivata da un motivo «giusto», il quale si distingue dal (e non esclude il) dolo per esserne un precedente genetico. Ne consegue che sussiste l'ingiustizia del profitto nell'ipotesi in cui taluno, dopo avere commesso una rapina, si impossessi di una pistola, sottraendola a un guardiano, allo scopo di impedire che questi possa, poi, attentare al rapitore, mentre si allontana.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.