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Articolo 585 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Circostanze aggravanti

Dispositivo dell'art. 585 Codice Penale

Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583 bis, 583 quinquies e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite(1).

Agli effetti della legge penale per armi s'intendono:

  1. 1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona [704](2);
  2. 2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti(3).

Note

(1) Il primo comma è stato modificato dall'art. 3, comma 59, della l. 15 luglio 2009, n. 94. Il testo previgente stabiliva: "Nei casi preveduti dagli articoli 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 576; ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive".
(2) Tale numero si riferisce alle armi proprie, ovvero alle armi da sparo, alle armi bianche e agli strumenti da punta e da taglio che possono essere utilizzati manualmente contro la persona umana (come ad esempio i pugnali o le spade). Si tratta dunque di armi strutturalmente destinate all'offesa.
(3) Sono le armi improprie ovvero quegli strumenti, disciplinati all'art. 4 della l. 18 aprile 1975, n. 110 che non sono naturalmente destinati ad offendere, e di cui tuttavia la legge vieta in modo assoluto o meno il porto. Si pensi ad esempio ale forbici, i coltelli da macelleria, etc.

Ratio Legis

La norma prevede delle aggravanti per le ipotesi in cui l'incolumità fisica, nonché il bene della vita, siano considerate particolarmente a rischio.

Spiegazione dell'art. 585 Codice Penale

La norma in esame disciplina l'applicazione di circostanze aggravanti speciali al reato di lesioni personali, anche aggravate, e di omicidio preterintenzionale.

Per l'indirizzo prevalente in giurisprudenza trattasi di circostanza aggravanti speciali e non di figure autonome di reato, con conseguente applicabilità del giudizio di bilanciamento ex articolo 69.

Tale interpretazione deriva non solo dall'esplicita dizione della norma, ma anche per tutti i casi ivi considerati, i quali costituiscono degli accidentalia delicti, nei quali alla maggiore gravità dell'evento viene rapportata una maggiore gravità della pena, sia pure autonomamente determinata.

Ad ogni modo, le aggravanti previste sono quelle di cui all'articolo 576 e 577, oppure qualora i fatti siano commessi con armi, con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite.

Massime relative all'art. 585 Codice Penale

Cass. pen. n. 18796/2023

In tema di lesioni personali, aggravate a norma dell'art. 585, comma primo, cod. pen., non si applica il trattamento sanzionatorio più lieve previsto dall'art. 52, comma 2, lett. b), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nei casi di cui all'art. 585, comma primo, cod. pen., nemmeno qualora le circostanze aggravanti siano state neutralizzate per effetto del riconoscimento di circostanze attenuanti, trattandosi di delitto che esula dalla competenza del giudice di pace.

Cass. pen. n. 22081/2020

Il delitto di lesioni personali, commesso per eseguire il delitto di rapina, è procedibile d'ufficio e non a querela di parte, ricorrendo l'aggravante del nesso teleologico ai sensi del combinato disposto degli artt. 585, 576, primo comma, n. 1 e 61, primo comma, n. 2, cod. pen.

Cass. pen. n. 12743/2020

In tema di delitti contro la vita e l'incolumità individuale, ai fini della configurabilità dell'aggravante del fatto commesso da più persone riunite, introdotta dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, nel corpo dell'art. 585, comma primo, cod. pen., è richiesta la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della condotta violenta, pur se questa sia posta in essere da una soltanto di esse.

Cass. pen. n. 17942/2020

In tema di minaccia, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi una roncola, trattandosi di arma impropria, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, per il quale rientra in questa categoria qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l'offesa della persona.

Cass. pen. n. 12407/2019

L'inesistenza dell'oggetto del reato dà luogo a reato impossibile solo qualora l'oggetto sia inesistente "in rerum natura" o si tratti di inesistenza originaria ed assoluta, non anche quando l'oggetto sia mancante in via temporanea o per cause accidentali. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto sussistente il tentativo di lesioni aggravate dall'uso di un'arma in relazione alla condotta dell'imputato il quale, dopo un litigio con la persona offesa, armato di una katana prelevata dalla propria abitazione, si era recato presso il pronto soccorso del locale ospedale alla ricerca della persona offesa, al momento assente, ma veniva bloccato da un addetto alla vigilanza).

Cass. pen. n. 20947/2019

In tema di lesioni personali, l'aggravante di cui all'art. 585 cod. pen., dell'essere il fatto commesso con l'uso delle armi, ha natura oggettiva e, pertanto, si comunica anche ai concorrenti, non venendo in rilievo le circostanze soggettive indicate nell'art. 118 cod. pen. (Fattispecie relativa a lesioni procurate con un coltello ed una catena).

Cass. pen. n. 26059/2019

Integra gli estremi del delitto di minaccia aggravata dall'uso di un'arma, di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen. in relazione all'art. 339, comma primo, cod. pen., la condotta di chi cosparga di liquido infiammabile il luogo in cui si trova la vittima e, impugnando un accendino, minacci di appiccare il fuoco, atteso che anche oggetti comuni possono essere qualificati come armi improprie ai sensi dell'art. 585, comma secondo, cod. pen. quando, in un contesto aggressivo, possano essere utilizzati come mezzi di offesa alla persona.

Cass. pen. n. 12639/2019

In tema di tentato omicidio, si configura il requisito dell'idoneità degli atti in relazione alla condotta di chi cosparga testa, viso e busto della vittima con liquido infiammabile e, contestualmente, minacci di darle fuoco, non riuscendo nell'intento per il mancato reperimento di un accendino e per la pronta reazione della vittima, trattandosi di condotta atta a cagionare, in caso di sviluppo delle fiamme,lesioni verosimilmente mortali e, comunque, la compromissione della funzione vitale della respirazione. (In motivazione la Corte ha precisato che il getto di liquido infiammabile non è qualificabile alla stregua dell'uso di un'arma, non essendo sussumibile negli artt. 585, comma secondo, cod. pen., 704 cod. pen. e 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110).

Cass. pen. n. 40826/2017

L'aggravante dell'uso delle armi è configurabile con riguardo al delitto di lesioni personali tentato, poiché l'estensione al tentativo delle circostanze previste per il corrispondente delitto consumato deve essere verificato sulla base di una valutazione di compatibilità logico-giuridica, tenuto conto della tipologia dell'aggravante contestata che, nella specie, connota la pericolosità della condotta, a prescinde dal verificarsi dell'evento.

Cass. pen. n. 8640/2016

In tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante dell'uso di uno strumento atto ad offendere di cui all'art. 585, comma secondo, n. 2, cod. pen., laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa. Ne consegue che anche un pezzo di legno, se usato in un contesto aggressivo (nella specie, scagliato contro la persona offesa), costituisce arma impropria ai fini dell'applicazione dell'aggravante in esame, da ciò derivando la procedibilità d'ufficio del reato.

Cass. pen. n. 41284/2015

Sussiste l'aggravante prevista dall'art. 585, comma secondo n. 2, cod.pen., nel caso in cui le lesioni personali siano state cagionate alla vittima, all'interno della propria abitazione, con l'uso di una stampella da deambulazione, ritenuto che devono considerarsi armi improprie tutti gli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che, in particolari circostanze di tempo o di luogo, possono essere utilizzati per l'offesa alla persona.

Cass. pen. n. 51237/2014

Sussiste l'aggravante di cui all'art. 585, comma secondo, n. 2 c.p., nel caso di lesioni personali provocate da un coltello "multiuso", cioè dal coltello che, oltre alla lama da taglio, incorpora altre funzioni (forbice, apribottiglie, cacciavite ecc.), trattandosi di strumento che, al di là della sua diffusione e dell'ordinario impiego per scopi pacifici ed innocui, può, in determinate circostanze, essere usato per offendere e, in quanto tale, riconducibile alla nozione di arma di cui all'art. 585, comma secondo, n. 2, c.p..

Cass. pen. n. 5066/2014

Il "nunchaku", strumento utilizzato per aggressione e difesa nelle arti marziali, e costituito da due bastoni corti uniti da una breve catena o corda, rientra nel novero delle armi comuni non da sparo o "bianche", essendo destinato all'offesa alla persona perché idoneo a strangolare, oltre che a colpire e ledere. (Fattispecie relativa a lesioni aggravate dall'uso di armi).

Cass. pen. n. 42428/2011

In tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi nella colluttazione una stampante fuori uso (raccolta da un vicino cassonetto dei rifiuti), trattandosi di arma impropria ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 110 del 1975, per il quale rientrano in questa categoria, oltre gli strumenti da punta e taglio e gli altri oggetti specificamente indicati, anche qualsiasi strumento che, nelle circostanze spazio-temporali dell'azione, sia potenzialmente utilizzabile per l'offesa della persona.

Cass. pen. n. 27768/2010

In tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi un manico di scopa ed un ombrello, trattandosi di armi improprie, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, per il quale rientra in questa categoria, oltre agli strumenti da punta e taglio e gli altri oggetti specificamente indicati, anche qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l'offesa della persona.

Cass. pen. n. 26155/2010

Integra lo "sfregio permanente", quale circostanza aggravante del delitto di lesioni volontarie, qualsiasi segno idoneo ad alterare la fisionomia della persona, ancorché di dimensioni contenute, rispetto ai tratti naturali dei lineamenti, escludendone l'armonia con effetto sgradevole o di ilarità, anche se non di ripugnanza, e compromettendone l'immagine in senso estetico, in rapporto ad un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità. Né, a tal fine, rileva la possibilità di eliminazione o di attenuazione del danno fisionomico mediante speciali trattamenti di chirurgia facciale. (Nella specie lo sfregio è consistito in una cicatrice al viso della lunghezza di 3 cm).

Cass. pen. n. 4405/2009

Ricorre la circostanza aggravante di cui all'art. 585, comma secondo n. 2, c.p. (lesione personale procurata con l'uso di strumenti atti ad offendere) nel fatto di minaccia commesso con l'uso di un randello di legno, qualificabile come arma impropria, in quanto si tratta di attrezzo che, in date circostanze, può essere usato come strumento contundente e, pertanto, di offesa.

Cass. pen. n. 43759/2008

In tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente faccia uso di una catena di ferro, rientrando la stessa nella nozione d'arma impropria.

Cass. pen. n. 43753/2008

In tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi una spranga di ferro, essendo questa un'arma impropria.

Cass. pen. n. 43348/2008

In tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente faccia uso di sassi, rientrando gli stessi nella nozione d'arma impropria.

Cass. pen. n. 29549/2006

In tema di lesioni personali e di omicidio preterintenzionale, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando la vittima delle lesioni è aggredita con un coltello da cucina, che rientra nella nozione di «arma» in cui sono ricompresi tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto senza giustificato motivo.

Cass. pen. n. 9388/2006

Sussiste l'aggravante di cui all'art. 585, comma secondo, n. 2, c.p. (lesione personale procurata con l'uso di strumenti atti ad offendere) nel caso in cui le lesioni siano procurate con l'uso di un bastone ricavato dalla gamba di un tavolino, né rileva in senso contrario la circostanza che si tratti di uso momentaneo od occasionale dello strumento atto ad offendere, considerato che tale previsione non richiede che l'uso dello strumento offensivo integri anche la contravvenzione di cui all'art. 4 della L. n. 110 del 1975.

Cass. pen. n. 11872/2000

Sono da ritenere armi, sia pure improprie, ex art. 4 della legge n. 110 del 1975, gli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che, in particolari circostanze di tempo e di luogo, possono essere usati per l'offesa alla persona. Ne consegue che anche un bastone, se usato in un contesto aggressivo, diventa uno strumento atto ad offendere e costituisce, pertanto, arma ai fini dell'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 585 comma 2 c.p.

Cass. pen. n. 2333/1998

Il crick, la cui destinazione naturale non è quella dell'offesa alla persona ed il cui porto fuori dell'abitazione è giustificato dall'uso stesso cui l'oggetto è destinato, non è idoneo ad integrare l'aggravante del reato di lesioni prevista dall'art. 585 comma 2 n. 2 c.p.

Cass. pen. n. 8222/1996

Il porto senza giustificato motivo, disciplinato dall'art. 4 comma secondo legge 18 aprile 1975, n. 110, concerne qualsiasi strumento non considerato espressamente come arma da punta e taglio purché chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e luogo, per l'offesa alla persona. È tale un bastone di legno, atto a cagionare contusioni. Ma il reato non sussiste qualora, nel corso del diverbio, il bastone sia stato raccolto estemporaneamente sul luogo e immediatamente utilizzato per ledere. Difatti è necessario che la condotta pericolosa, di porto dello strumento fuori della propria abitazione senza giustificato motivo, abbia una durata apprezzabile oltre il tempo occorrente per cagionare le lesioni, non ravvisandosi altrimenti una diversa ed autonoma situazione di pericolo, che il reato, c.d. di sbarramento, mira ad evitare rispetto all'evento lesivo in concreto cagionato.

Cass. pen. n. 5488/1996

Poiché, ai sensi dell'art. 4 della L. 18 aprile 1975, n. 110, devono considerarsi armi, sia pure improprie, tutti quegli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che in particolari circostanze di tempo e di luogo possono essere utilizzati per l'offesa alla persona, anche il cosiddetto «taglierino», quando sia utilizzato al fine di minaccia in un contesto aggressivo, e, quindi, senza giustificato motivo, diventa uno strumento atto ad offendere e deve pertanto considerarsi arma anche ai fini dell'applicazione delle aggravanti previste dagli artt. 628, comma 3, n. 1 e 585 c.p.

Cass. pen. n. 11523/1994

Nell'ipotesi di lesioni volontarie con l'uso di una lima, sussiste l'aggravante prevista dall'art. 585 cpv. n. 2 c.p., e la conseguente procedibilità di ufficio, ed è del tutto irrilevante che il fatto sia accaduto all'interno dell'abitazione dell'imputato senza, cioè, che lo strumento atto ad offendere sia stato portato fuori dalla abitazione.

Cass. pen. n. 7524/1991

In tema di lesioni personali, la circostanza aggravante del fatto commesso con armi, prevista dall'art. 585, comma primo, ult. parte, c.p., ricorre solo quando l'oggetto qualificato come arma è usato in maniera propria, conformemente alla sua funzione di strumento idoneo e destinato all'offesa dell'incolumità personale (nella specie la Cassazione ha escluso la sussistenza dell'aggravante de qua sul rilievo che l'imputato aveva utilizzato impropriamente un'arma comune da sparo, usandola come corpo contundente).

Cass. pen. n. 1449/1987

La circostanza aggravante speciale, di carattere obiettivo e ad effetto comune, del delitto di lesione personale volontaria costituita dal fatto commesso con armi, postula per il suo riconoscimento che lo strumento qualificabile come arma sia stato usato secondo la sua destinazione, sì che deve escludersi la configurabilità dell'aggravante nel caso in cui un'arma comune da sparo, corta o lunga, sia stata usata come corpo contundente.

Cass. pen. n. 1367/1987

Un ago innestato in una siringa, usato in un contesto aggressivo, è arma impropria poiché presenta chiare caratteristiche che lo rendono utilizzabile per l'offesa alla persona. (Fattispecie relativa a ritenuta applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 585, secondo comma, n. 2 c.p. al reato di lesioni personali volontarie).

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